La vocazione al matrimonio, ricordava Papa Francesco nella Lettera agli sposi in occasione dell’anno ‘Famiglia Amoris Letitiae’, “è una chiamata a condurre una barca instabile, in un mare talvolta agitato”.
Ciò che la Chiesa chiede agli sposi comporta impegno stringente e capacità oblativa. L’amore coniugale, rappresentato nel sacramento matrimoniale, è una radice permanente, una donazione continua che si sviluppa nel tempo, una volontà che si rafforza e si conferma ogni giorno. Il coniugio di tutta la vita, connessa ai tre «beni» del matrimonio, pretende la disponibilità ad accettare tali beni che si realizzano in un’unica relazione personale, in un’esclusiva comunione
di tutta la vita.
Ed è proprio sul concetto di amore che il Pontefice ha insistito nel suo discorso inaugurale al Tribunale della Rota Romana nel gennaio del 2023, obiettando all’idea che il matrimonio possa durare solo finché esso sia presente nella coppia. Questo vale se si pensa all’amore come ad un bisogno personale ed egoistico, finalizzato all’esclusivo raggiungimento del proprio benessere.
L’idea dell’amore che duri per sempre è svanita come lo è l’idea che il matrimonio possa mantenersi saldo e ancorato alla realtà; la barca instabile, in un mare agitato, è spesso destinata ad affondare.
La circostanza che i processi di nullità siano sempre più ancorati al capo dell’esclusione della indissolubilità è cosa nota; quello che si fa più preoccupante è, invece, la durata della vita coniugale che si manifesta sempre più breve, chiaro indice di una precarietà affettiva che non riguarda isolatamente ed esclusivamente a relazione matrimoniale.
Di recente, il Tribunale di Interdiocesano di Bari, si è pronunciato in merito alla richiesta di nullità di un matrimonio durato soltanto un giorno (Diocesi Conversano-Monopoli, Prot. n. D-2024-36, 25 marzo 2024).
Considerata la brevissima durata e l’accordo tra le parti, l’istanza ha preso il via secondo quanto disposto da Mitis Iudex Dominus Jesus rispetto al processo brevior.
Il capo emerso in atti è rappresentato dalla simulazione totale nella donna che giunge alle nozze “solo ed esclusivamente per accontentare i genitori che intendevano in qualche modo legittimare la nascita del figlio, trattasi di un fine estrinseco al sacramento matrimoniale. La giovane età, la brevità del periodo prenuziale e la assenza di progettualità matrimoniale sono circostanze oggettive che rendono credibile la tesi delle parti”.
La donna, per altro, si trovava alla seconda gravidanza che seguiva a un aborto procurato appena un mese prima.
V’è da chiedersi, in questa vicenda, quali ragioni possano aver realmente influito sulla decisione matrimoniale posto che quella presunta volontà di legittimare il nascituro che avrebbe, in qualche modo, mosso la decisione delle nozze, non si è mai realizzata considerato che il bambino non ha mai conosciuto suo padre!
Un giorno di vita matrimoniale equivale al ‘non essere’ matrimonio.
Dagli atti emerge chiaramente l’estraneità della coppia al progetto coniugale, quasi un senso di repulsione anche solo all’idea di poter condividere la casa coniugale.
Si è trattato di una messa in scena. Non c’è stato consenso, autentico e responsabile, né voluntas connubii.
Né, in questo caso, pare opportuno richiamare quel concetto di amore che consente “un cammino paziente, bello e affascinante…che ha delle regole che si possono riassumere in queste tre parole: permesso, grazie e scusa”. L’amore lascia il posto all’attrazione e all’infatuazione momentanee; la donazione carnale che realizza gli sposi in una caro al dovuto atto sessuale.
La Chiesa ha il grave compito di prendere atto di una situazione drammatica che sta prendendo piede in maniera consistente, soprattutto nelle nuove generazioni cieche al futuro pensato a due.

 

 

 

SENTENZA DI NULLITÀ DI MATRIMONIO

 

Prot. n. D-2024-36

Contratto nella parrocchia Santa Maria del Carmine in…, diocesi…  di, il ….

tra

C.D.I., parte nata a .. il ….  e residente in … alla via …, rappresentato e patrocinato dall’avv. …

e

…, parte, nato a …. il …. e residente in …. alla via … anch’essa rappresentata e patrocinata dall’avv. …

 

FATTISPECIE

  • Si riassumono brevemente le circostanze della vicenda matrimoniale così come sono state presentare nel libello introduttivo a firma delle parti. C. D. I. e G. G. si conobbero nel 2003 tramite amici comuni. Dalla conoscenza alle nozze trascorse appena un anno. Infatti, dopo pochi mesi la C. D. rimase incinta una prima volta e decise per l’aborto senza avvertire il  Dopo appena un mese però, la ragazza rimase di nuovo incinta. Sicché i suoi genitori vollero le nozze riparatrici. Le nozze furono celebrate il 27 settembre 2004 nella Parrocchia di … in …  Il giorno dopo la ragazza se ne tornò a casa dei suoi. Nel febbraio 2005 nacque il figlio ma ciò non servì a far ritrovare la volontà di tornare insieme alla coppia.
  • Con libello del 26 aprile 2023 i coniugi accusarono di nullità il matrimonio per simulazione totale da parte della donna e della indissolubilità da parte della donna. Il 2 ottobre 2023 il Vicario Giudiziale ammise il libello e decretò che la causa fosse trattata come processus brevior indicando i capi di nullità seguenti: 1) Simulazione totale da parte della donna; 2) Esclusione della indissolubilità da parte della donna”. Dopo l’istruttoria gli atti sono stati pubblicati il 19 dicembre 2023 ed il Giudice Istruttore concesse 15 giorni per il deposito delle memorie difensive.

IN DIRITTO

  1. Simulazione totale del consenso

3)  Il canone 1101 al paragrafo 2 prescrive: “Ma se una o entrambe le parti escludono con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale o una sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente”. Commenta il D’Auria: “In ambito canonico la dottrina e la giurisprudenza distinguono tra simulazione totale quando si esclude il matrimonio stesso (matrimonium ipsum), in modo che, nonostante la manifestazione esterna del consenso, predomina nel soggetto l’intenzione di non contrarre affatto (animus non contrahendi) e simulazione parziale, che si ha quando si esclude qualche elemento essenziale del matrimonio  in modo che, anche se non manca l’intenzione di sposarsi, prevale nei contraenti, o anche in soltanto uno di essi, l’intenzione  di escludere qualcuno degli elementi che specificano il matrimonio  in quanto tale e a cui non ci si vuole obbligare” (A. D’Auria, Il matrimonio nel diritto della Chiesa, LUP 2007, p. 211).

4) Per quanto attiene le prove scrive il D’Auria: “La dottrina e la giurisprudenza indicano la necessità di due tipi di prova perché ci sia il verificarsi della esclusione: la prova diretta

e quella indiretta che considerate congiuntamente possono conferire al giudice la certezza morale. […] Appartengono alla prova diretta la dichiarazione giudiziale del simulante e le dichiarazioni extragiudiziali dello stesso simulante riferite da testi degni di fede e di tempo non sospetto; alla prova indiretta appartengono invece la causa simulandi e la causa contrahendi” (A. D’Auria, Il matrimonio nel diritto della Chiesa, LUP 2007, pp. 22-223). Sono utili anche le circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti al matrimonio.

  1. B) Esclusione della indissolubilità

5) Il can. 1056 statuisce: “Le proprietà del matrimonio sono l’unità e l’indissolubilità, che nel matrimonio cristiano conseguono una peculiare stabilità in ragione del sacramento”. Alcuni anni fa Giovanni Paolo II si soffermava su certa mentalità divorzista: “L’odierna mentalità, altamente secolarizzata, tende ad affermare i valori umani dell’istituto familiare staccandoli dai valori religiosi e proclamandoli del tutto autonomi da Dio […]. Le difficoltà coniugali possono essere di varia indole, ma tutte sfociano alla fine in un problema d’amore”. L’ordinamento canonico difende la libera scelta dello stato di vita (can. 219) ma non consente la determinazione dell’oggetto da parte del nubende. Si pone così il problema degli atti umani che incidono sui rapporti giuridici, a salvaguardia dei quali il diritto ha fissato la norma per cui “L’atto giuridico posto nel debito modo riguardo ai suoi elementi esterni si presume valido” (can. 124§ 2). Corollario e applicazione nella disciplina matrimoniale è il can. 1101: “Il consenso interno dell’animo si presume conforme alle parole o ai segni adoperati nel celebrare il sacramento. Ma se una o entrambe le parti escludono con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale o una proprietà essenziali, contraggono invalidamente.” Chi pertanto, con positivo atto della volontà, si riserva di riprendersi la libertà di stato irrita il consenso. Exclusio indissolubilitatis quae matrimonium irritat, fieri potest etiam per condicionatam voluntatem vinculum rescindendi si quaedam contingant, v.g. si amor refrigescat vel concordia deficit aut conviventia coniugalis infelicem assequatur exitum, et ita porro” (coram Stankiewicz, sent. 27 novembris 1986, in RRDec., vol. LXXVIII, p. 676, n. 6)

6)  Quanto alla prova, la giurisprudenza rotale ha elaborato uno schema ormai consolidato basato su a) Confessione giudiziale; b) confessione stragiudiziale; c) causa simulandi proxima e remota; d) circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti. L’art. 180 della Istruzione Dignitas Connubii prevede: “Le confessioni e le altre dichiarazioni rese in giudizio dalle parti possono avere forza probante da valutarsi dal giudice insieme a tutte le altre circostanze della causa; ma non può essere loro attribuita forza di prova piena, se ad esse non si aggiungono altri elementi di prova in grado di avvalorarle pienamente”.  Per quanto attiene alle prove testimoniali l’art. 181 prevede: “Quanto alle confessioni extragiudiziali delle parti contro la validità del matrimonio e alle loro dichiarazioni extragiudiziali dedotte in giudizio, spetta al giudice valutare, considerate tutte le circostanze, quale valore sia loro da attribuire”. L’art. 201 indica le circostanze che il giudice deve valutare nel considerare il valore delle deposizioni: 1° quali siano la condizione e l’onestà del teste; 2° se depone per scienza propria; 3° quando precisamente è venuto a conoscenza di ciò che riferisce, e soprattutto se ciò è avvenuto in tempo non sospetto, ossia quando le parti non stavano ancora pensando di introdurre la causa: 4° se il teste sia costante nelle sue affermazioni e fermamente coerente, o invece, sia mutevole, insicuro od esitante; 5° se ha altri testi a comprova della sua deposizione, e se è confermato o meno da altri elementi di prova”.

 

IN FATTO

  1. A) Simulazione totale da parte della donna;
  2. B) Esclusione della indissolubilità da parte della donna

Esaminati gli Atti di causa, giungo alla certezza morale sulla simulazione totale da parte della donna. Mentre, l’esclusione della indissolubilità risulta essere assorbita dalla ipotesi più grave. È evidente, infatti, dalle stesse circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti che la C. non aveva alcuna volontà di contrarre matrimonio. Ella si è sposata solo ed esclusivamente per accontentare i genitori che intendevano in qualche modo legittimare la nascita del figlio, trattasi di un fine estrinseco al sacramento matrimoniale. La giovane età, la brevità del periodo prenuziale e la assenza di progettualità matrimoniale sono circostanze oggettive che rendono credibile la tesi delle parti.

Entrando nel merito delle prove si deve mettere in evidenza che vi è in Atti la confessione giudiziale.  Il G. afferma: “Credo che su di lei abbia influito molto l’ingerenza dei genitori, in un contesto culturale in cui, ancora vent’anni fa, non si accettava tanto facilmente l’idea di non celebrare un matrimonio a seguito di una gravidanza” (Summ. 19/5). La C.D.  confessa: “La relazione con G. non mi permetteva di immaginare un futuro con lui perché non c’era tra noi quell’intesa che porta a immaginare un matrimonio. Rimasi incinta dopo circa un mese e in quel caso dovetti parlare anche a lui non potendo più abortire” (Summ. 23/5).  Ella poi aggiunge: “Fosse dipeso da me non mi sarei mai sposata con lui e sarei rimasta anche ragazza madre. Anche G. non si sposava volentieri e la pensava fondamentalmente come me” (Summ. 23/5).

In Atti vi è una coerente prova testimoniale. C. D. M, padre di I., dice: “Fummo poi alla fine a proporre le nozze e ad insistere con tutti perché i due si sposassero. Certamente non vi era entusiasmo da parte dei ragazzi i quali in qualche modo subirono quella scelta. Se fosse dipeso da loro non si sarebbero sposati così velocemente” (Summ. 28/10). M. B., amico di I., sottolinea: “Si vedevano con gli amici ma non si aveva l’idea che fosse un rapporto particolarmente importante. Una relazione come le altre che non preludeva ad alcun tipo di decisione seria come il matrimonio. Del tutto inaspettatamente invece, qualche mese dopo, venimmo a sapere che i due stavano per sposarsi, assieme al fatto che I. era incinta. Sia pure non chiaramente risultò che il matrimonio era stato deciso a motivo di quella gravidanza inaspettata” (Summ. 31/3). G. M., sorella di G., riferisce: “Non vi era naturalmente alcun progetto futuro essendo molto giovani e ancora alla ricerca di un lavoro. Fu mio fratello a confidarmi che I. era rimasta incinta. Fu una notizia che mi turbò, come anche i miei genitori quando lo seppero. All’inizio non si seppe cosa fare, anzi in realtà si pensò anche ad una decisione drastica nel senso appunto di prospettare l’interruzione di gravidanza per la ragazza.  I genitori di I. invece non vedevano altra alternativa se non il matrimonio. ”(Summ. 34/5). Poi aggiunge: “Prevalse l’orientamento del matrimonio “riparatore” senza tener conto delle reali aspettative dei ragazzi i quali, invece, fecero trasparire nel corso di quei mesi la loro non piena adesione alla decisione assunta” (Summ. 34/5). G. G., padre di G., testimonia: “All’inizio non sapevamo di quella frequentazione, lo sapemmo poco prima che G. ci confidasse che la ragazza era rimasta incinta. Fu uno shock per tutti, e per noi la soluzione sarebbe stata quella di portare avanti la gravidanza e aspettare. I genitori di I. invece fin da subito prospettarono le nozze quale unica soluzione possibile” (Summ. 37/5). Il teste poi aggiunge: “Ne discutemmo quando  ci incontrammo, la madre di Ivana fu irremovibile nel volere le nozze a tutti i costi per la figlia. Dovemmo capitolare, compresi i ragazzi che ugualmente non accettarono di buon grado quella decisione” (Summ. 37/5). Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni dimostrano quindi che la parte attrice giunse alle nozze al solo fine di legittimare la nascita del figlio.

Coerenti con la simulazione totale del consenso da parte della donna sono le circostanze concomitanti. Il G. riferisce del giorno delle nozze: “Non avvertii un particolare coinvolgimento emotivo. Era un matrimonio riparatore e nulla di più” (Summ. 19/7). La C. D. dice: “Fu un giorno molto triste per me, mi sposavo con una persona che non desideravo al mio fianco. Si sarebbe detto un funerale” (Summ 24/7).

  1. D. M., padre della attrice, ricorda: “Fu un matrimonio senza particolari entusiasmi, e d’altra parte era comprensibile” (Summ. 28/11). G. M., sorella di G., afferma: “Tutto si svolse normalmente, si avvertiva però tutta la tensione del momento. Si capiva perfettamente che quella celebrazione fosse solo un atto dovuto” (Summ. 35/7).

Le circostanze della  vicenda successive alle nozze sono altresì coerenti con la tesi delle parti. Il G. riferisce: “Ci separammo praticamente subito, all’indomani delle nozze infatti, dopo una prima notte nella quale neppure consumammo il matrimonio, un litigio, l’ennesimo in quell’ultimo periodo in cui si litigava sui motivi di quel matrimonio così veloce, pose fine definitivamente al nostro rapporto. Non ci fu alcun tentativo di riconciliazione perché entrambi sapevamo perfettamente che non c’erano i presupposti per affrontare una relazione duratura in quanto non c’era alcun tipo di legame tra noi, Nostro figlio è nato nel febbraio successivo, ma non ho mai avuto rapporti con lui perché dal momento in cui ci separammo furono praticamente alzati i muri che non mi permisero in alcun modo avvicinare ad I. e così non ebbi neppure modo di conoscere mio figlio. Tempo dopo I. mi confidò di avere anche abortito una prima volta appena conosciuti ma di non avermelo voluto dire” (Summ. 20/7). La C. D., a sua volta, racconta: “Il nostro matrimonio è durato un solo giorno. Dopo il ricevimento passammo la nostra prima notte nell’albergo della stessa sale ricevimenti. Quella notte non consumammo il nostro matrimonio. La mattina seguente andammo nella casa presa precedentemente in affitto e lì, passate alcune ore, rendendomi conto immediatamente di aver fatto un grosso errore nello sposarlo, decisi di rientrare quello stesso giorno a casa dei miei.  Nonostante le insistenze di mia madre, rimasi irremovibile nella mia decisione. G. da parte sua non fece un passo verso di me e non si fece più sentire. Non ci furono tentativi di riconciliazione. Nel febbraio successivo nacque nostro figlio. G. venne a vederlo ma successivamente è scomparso totalmente e non ha più voluto saperne di suo figlio” (Summ. 24/8).

I testimoni confermano la tesi delle parti. C. D. M., padre di I., dice: “Il matrimonio è durato meno di un giorno. Dopo aver passato la prima notte di nozze in albergo, i due si recarono nella casa coniugale e nel giro di qualche ora Ivana decise di lasciare definitivamente quella casa ritornando da noi. Fu presa dal panico all’idea di dover rimanere con una persona con la quale certamente non avrebbe voluto stare per sempre. So che litigarono e che non vi fu alcun tentativo di riconciliazione né da parte di lei né da parte di G.  Nel febbraio successivo è nato il loro primogenito. G. lo ha visto in 2 o 3 occasioni ma poi si è  dileguato. Mio nipote ha voluto conoscere i suoi nonni paterni ma da loro c’è stata sempre una chiusura totale” (Summ. 28/12). M. B., amico di I., testimonia: “Il matrimonio è durato un giorno. Fu I. in seguito a riferirmi che dopo essere andata nella casa coniugale si è resa immediatamente conto del fatto che non c’era nulla che la legava a quell’uomo per cui decise seduta stante di tornarsene a casa dei suoi. Per quello che ne so non vi furono tentativi di riconciliazione. Nemmeno la nascita del loro primogenito, alcuni mesi dopo, provocò un riavvicinamento tra i due. Per quello che ne so, G. non ha mai voluto più saperne di suo figlio” (Summ. 31/5). G. M., sorella di G., testimonia: “Il matrimonio è durato un solo giorno, anzi più esattamente solo qualche ora. La mattina dopo le nozze, avendo passato quella prima notte nella stessa struttura della sala ricevimenti, i due si recarono nella casa coniugale e lì in poco tempo un litigio mise  fine alla loro relazione. I. decise seduta stante di tornarsene dai suoi. Ad oggi non è chiaro cosa sia accaduto tra di loro quel giorno, anche se ci si sarebbe potuto aspettare un qualche epilogo del genere sia pure non così improvviso. Certo è che non vi fu alcun tentativo di riavvicinamento. Dopo la nascita del bambino, mio fratello non ebbe più modo di vedere suo figlio, perché il rapporto divenne sempre più conflittuale” (Summ. 35/8). G. G., padre di G., depone: “Il matrimonio è durato un giorno. Dopo aver passato la prima notte di nozze presso la sala ricevimenti, la mattina successiva si recarono nella casa coniugale e dopo un litigio I. andò via di casa tornandosene dai suoi genitori. Il matrimonio è finito quel giorno stesso e non ci fu alcun tentativo di riconciliazione. Nel febbraio successivo nacque il loro figlio, G. si recò in ospedale per vederlo ma trovò da subito un ambiente ostile per cui non ebbe più modo di rivederlo” (Summ. 38/8). Pertanto, sia le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sia le circostanze sono coerenti tra loro. Si giunge quindi alla certezza morale circa la simulazione totale da parte della donna.

Conversano, 25 marzo 2024

 

+ Giuseppe FAVALE

Vescovo

Il Cancelliere vescovile