La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, con la pronuncia 1897/2021, pubblicata il 2/11/2021, ha dichiarato l’efficacia nel territorio della Repubblica Italiana di una sentenza ecclesiastica, emessa dal Tribunale Interdiocesano e dichiarata esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con la quale è stato dichiarato definitivamente nullo un matrimonio celebrato inter partes con rito concordatario; così ordinando all’Ufficiale dello Stato Civile la trascrizione nel registro degli atti di matrimonio.
In particolare, nel caso di specie, la Corte ha confermato che l’introduzione del giudizio di delibazione con ricorso, anziché con citazione, ed il suo svolgimento con il rito camerale non ne comportano la nullità, qualora la divergenza dal modello legale non abbia determinato un effettivo pregiudizio per nessuna delle parti relativamente al rispetto del contraddittorio, all’acquisizione delle prove e, più in generale, alla libertà di difesa consentita nel giudizio ordinario. Peraltro, anche a volere ritenere nullo l’atto introduttivo, tale nullità rientra pur sempre fra quelle formali di cui all’art. 156 c.p.c., sanabili col raggiungimento dello scopo; sicché, salvo che la parte convenuta non si sia, comunque, costituita, il giudice investito della domanda potrebbe disporre d’ufficio la conversione dell’atto introduttivo, mediante la rinnovazione dell’atto. Solo il difetto di tale rinnovazione dà luogo a una nullità che si trasmette all’intero giudizio ed alla successiva sentenza.
La Corte disattende poi le eccezioni di nullità del ricorso introduttivo e di improponibilità o inammissibilità della domanda, chiarendo, da un lato, che non occorre l’analitica esposizione delle ragioni per le quali la sentenza potrebbe essere delibata, spettando tale valutazione al giudice adito sulla scorta della documentazione prodotta e della normativa applicabile alla fattispecie, e, dall’altro, che il decreto col quale il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica rende esecutiva tale sentenza non costituisce un presupposto processuale, bensì una condizione dell’azione; ne consegue che non è necessaria la sua esistenza nel momento in cui il giudizio di delibazione viene introdotto, potendo la sentenza ecclesiastica essere delibata purché tale decreto esista nel momento in cui la lite viene decisa.
La Corte d’appello procede dunque alla valutazione della sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge e, premesso che il Tribunale Ecclesiastico aveva pronunciato la nullità del matrimonio per “grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell’uomo” (can. 1095, n. 2 cic), a causa di una grave immaturità psico-affettiva, tale da escludere la capacità di prestare un vero consenso, ritiene che la nullità in questione, discendendo dalla incapacità d’intendere il valore del matrimonio-sacramento e da una inettitudine del soggetto a determinarsi ad una consapevole scelta in relazione al momento della manifestazione del consenso, è assimilabile alle ipotesi di invalidità contemplate dagli artt. 120 e 122 c.c. e, pertanto, conclude per la delibazione.
Peraltro, proprio in considerazione di detta condizione soggettiva, che integra una causa ostativa alla prestazione di un valido consenso, di cui, tuttavia, la stessa parte aveva piena percezione, nonostante abbia poi consapevolmente acconsentito al matrimonio-sacramento voluto dall’altra parte, solo perché spinto dalla egoistica volontà di non perderla, la Corte ritiene che egli abbia posto in essere un comportamento contrario al generale dovere di correttezza e esclude che abbia diritto alla corresponsione dell’assegno di cui all’art. 129 c.c., poiché la relativa applicazione presuppone che anche colui che l’invoca sia in buona fede, da intendersi come errore o ignoranza della causa che ha portato alla dichiarazione di nullità del matrimonio, circostanza che il Collegio ritiene non sia dato ravvisare nel caso di specie (Cfr. Long J., Nullità del matrimonio e diritto all’indennità del coniuge in buona fede, in Famiglia e diritto. mensile di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 2013, fasc. 11, p. 968).

Vera Valente

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Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Bari
I Sezione Civile

nella seguente composizione:
dott.ssa Maria Mitola – Presidente
dott.ssa Loredana Colella – Consigliere rel.
dott.ssa Alessandra Piliego – Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 208/2021 R.G.A.C.,
TRA
(OMISSIS), nata a (OMISSIS), in data (OMISSIS), (C.F. OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), ed elettivamente presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
Attrice
E
(OMISSIS), nato a (OMISSIS), il (OMISSIS), (C.F. OMISSIS) rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari
Convenuto
Con l’intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari

All’esito dell’udienza del 28.5.2021, tenutasi nelle forme della trattazione scritta secondo la disciplina emergenziale COVID, e successiva ordinanza ritualmente comunicata, la causa è stata assegnata a sentenza, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di seguito riportate, precisate con le note scritte depositate telematicamente:
per (OMISSIS), l’Avv. OMISSIS “chiede che questa On.ma Corte di Appello di Bari, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 847 del 1929 nonché a norma dell’art. 797 c.p.c e in ossequio alle nuove norme della legge n. 218 del 1995 (art. 64), dichiari la delibazione di nullità matrimoniale emessa dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro, del 28.08.2020 notificata il 13.01.2021, resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
per (OMISSIS), l’Avv. OMISSIS ha così concluso: “In via istruttoria, si chiede la concessione dei termini di cui all’art. 183 VI co. c.p.c. Per tutte le sopra esposte ragioni, attesa anche la sinteticità delle odierne note, si insiste per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 17.2.2021 (OMISSIS), premesso che con sentenza del 28.08.2020 notificata il 13.01.2021, il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano, con sede in (OMISSIS), competente a norma del canone 1673 §1 CJC, aveva dichiarato la nullità del matrimonio concordatario contratto tra la ricorrente e il sig. (OMISSIS), ha chiesto che la Corte di Appello di Bari, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 847 del 1929 nonché a norma dell’art. 797 c.p.c e in ossequio alle nuove norme della legge n. 218 del 1995 (art. 64), dichiari la delibazione di detta sentenza di nullità matrimoniale.
Ha altresì riservato di produrre entro l’udienza di comparizione delle parti l’emanando decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, documento che veniva depositato telematicamente in data 5.5.2021.
Con decreto presidenziale del 26.3.2021 è stata disposta la comparizione delle parti per l’udienza del 28.5.2021, con assegnazione al resistente di termine fino a 10 giorni prima di detta udienza per la costituzione in cancelleria, disponendosi la notifica del ricorso e del decreto alle parti interessate entro il 22.4.2021.
A seguito di notifica avvenuta il 29.3.3021, si è costituito telematicamente in data 11.5.2021 (OMISSIS), formulando eccezioni preliminari.
In primo luogo ha eccepito l’inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, perché proposto con ricorso anziché con atto di citazione, adducendo che: nel caso di azione proposta da uno solo dei coniugi, il giudizio va introdotto con atto di citazione e trova applicazione la disciplina del procedimento di cognizione, come affermato dalla S.C. (cfr. Cass., Sez. Un., 01/03/1988, n. 2164; Cass. Civ. 05/02/1988, n. 1212; Cass. Civ. n. 8028 del 22/04/2020); con il rito camerale, così come introdotto, non vengono rispettate tutte le regole contenziose del procedimento ordinario di cognizione, ivi comprese quelle relative al termine a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c.. al fine di garantire il diritto di difesa al coniuge convenuto e quelle che attengono al combinato disposto di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c., essendo caratterizzati i procedimenti camerali dalla tendenziale indipendenza dei poteri istruttori e decisori del giudice rispetto all’iniziativa delle parti; che la disposizione dell’art. 796 c.p.c., richiamata dall’art. 4 lett. b) del Protocollo addizionale, deve considerarsi tuttora applicabile nella materia in esame, nonostante l’abrogazione disposta dall’art. 73 della L. 218/1995, in quanto, ai sensi dell’art. 7 della Costituzione, le norme pattizie possono essere modificate, in mancanza di accordo tra le Parti contraenti, soltanto con norme costituzionali, e resistono, quindi, alle modificazioni normative introdotte con legge formale ordinaria (cfr. Cass., Sez. I, 07/06/2007, n. 13363).
Ha inoltre eccepito: la nullità del ricorso introduttivo per mancanza dei presupposti previsti per legge, adducendo che l’esposizione dei fatti e le allegazioni difensive poste dalla ricorrente a fondamento della domanda giudiziale non sono state dettagliate in maniera precisa ed esaustiva per consentire da un lato, al giudice di avere massima chiarezza sulla fattispecie sottoposta al suo vaglio decisorio e, dall’altro, al resistente di poter improntare una adeguata difesa rispetto alle circostanze, di fatto e di diritto, su cui si basa la domanda in quanto il ricorso, pur facendo riferimento genericamente ad una sentenza ecclesiastica, non indica le ragioni per le quali la medesima sentenza potrebbe essere delibata; l’improponibilità o l’inammissibilità della domanda per mancanza di un presupposto processuale indispensabile e per inesistenza dell’oggetto, stante la mancata produzione del decreto di esecutorietà.
Il resistente, per il caso di rigetto delle proprie eccezioni preliminari e di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, ha chiesto la condanna della ricorrente alla corresponsione di un assegno determinato in base al prudente apprezzamento della Corte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 129 c.c., vertendosi nel caso in cui le condizioni del matrimonio putativo si siano verificate rispetto ad ambedue in coniugi, nel caso uno di essi non abbia adeguati redditi propri e tenuto conto del tenore di vita goduto dal coniuge prima dell’annullamento del matrimonio e delle sostanze del coniuge obbligato, comprendenti non solo il reddito, ma anche le rendite derivanti dal patrimonio.
Con memoria depositata il 13.5.2021 il resistente ha chiesto che, accertata la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità al caso di specie dell’art. 153 c.p.c., co. 2, la Corte dichiari tempestivo e valido ad ogni effetto processuale il primo deposito della propria memoria di costituzione, effettuato in data 07/05/2021 e, in mero subordine, disporre la rimessione in termini per il deposito della comparsa di costituzione nel procedimento RG 208/2021, ritenendo valido e tempestivo il deposito effettuato in data 07/05/2021.
In data 24.5.2021 il Sostituto Procuratore Generale ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso.
Con le note scritte depositate per l’udienza del 28.5.2021 (OMISSIS), ha controdedotto rispetto alle eccezioni preliminari, chiedendone il rigetto.
Ha altresì dedotto l’infondatezza, l’assenza di prova e la tardività della domanda “ex art. 129 bis c.c”. promossa dal (OMISSIS), il quale svolge la professione di notaio ed al quale è unicamente imputabile la nullità del matrimonio, essendo pertanto la sola (OMISSIS) legittimata a chiedere l’indennità di cui all’art. 129 c.c., avendo in buona fede contratto matrimonio con un uomo affetto da grave immaturità psicoaffettiva con grave difetto di discrezione di giudizio, così come risultante dalla sentenza del Tribunale Ecclesiastico.
(OMISSIS) ha riproposto le istanze, le eccezioni e la domanda ex art. 129 c.c., chiedendo in via istruttoria la concessione dei termini di cui all’art. 183 VI co. c.p.c…
All’esito dell’udienza cartolare, previo cambio del relatore, la causa è stata ritenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente accolta l’istanza del convenuto, con cui si chiede che sia dichiari tempestivo e valido ad ogni effetto processuale il primo deposito della propria memoria di costituzione nei termini di cui all’art. 166 c.p.c., dovendo ritenersi che il ritardo non sia imputabile alla parte.
Risulta infatti documentato: che il deposito per via telematica della stessa è stato inoltrato in data 7.5.2021 ore 16,44:09, come da ricevuta attestante che il messaggio “è stato accettato dal sistema ed inoltrato”; che la seconda ricevuta, quella di avvenuta consegna, del 7.5.2011 ore 16,44:13 recava la dicitura “il messaggio è stato consegnato nella casella di destinazione”; che la terza pec del 7.5.2021 ore 16,43:21 relativa all’esito dei controlli automatici, recava la dicitura “Controlli terminati con successo. Busta in attesa di accettazione”, senza alcuna segnalazione di errore bloccante, che avrebbe comportato la necessità di procedere nell’immediatezza a nuovo invio; che solo in data 11.5.2021 ore 15,25:37, all’esito del controllo manuale, veniva comunicato il rifiuto (con la dicitura “Deposito su fascicolo appartenente ad altro registro. Da depositare sul registro contenzioso. Atti rifiutati il 11/05/2021”) e, e, quindi, in tempo ormai non più utile per consentire un tempestivo rinnovo della trasmissione.
La S.C., con ordinanza n. 19796/2021, ha infatti sancito il principio di diritto secondo cui “il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PLC, vale a dire la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dall’art. 16-bis, comma 7, del D.L. n. 179 del 2012 (v. nn. 17328/19 e 28982/19, in ordine ai depositi telematici, e più in generale, sulle notificazioni a mezzo PEC, cfr. nn. 20039/20 e 4624/20)”.
Sicchè deve ritenersi il deposito tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza, come nel caso di specie, atteso che la funzione della terza e della quarta ricevuta trasmesse via PEC e riguardanti, rispettivamente, l’esito dei controlli automatici e di quelli manuali effettuati dalla cancelleria dell’ufficio giudiziario, non condiziona la perfezione dell’effetto giuridico di deposito dell’atto, ma solo il caricamento di esso nel fascicolo telematico e la sua visibilità dalle altre parti del processo, derivandone che l’eventuale esito negativo dei successivi controlli telematici e manuali non fa venir meno tale effetto, ma determina al più la necessità di rinnovare la trasmissione delle buste telematiche contenenti l’invio dell’atto stesso o dei suoi allegati.
Pertanto la comparsa di costituzione deve ritenersi tempestivamente depositata.
Va rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, perché proposto con ricorso anziché con atto di citazione.
La S.C. ha infatti affermato che ai fini della delibazione delle sentenze del Tribunale Ecclesiastico dichiarative della nullità del matrimonio, la domanda proposta da uno solo dei coniugi (a differenza da quella proposta congiuntamente) deve assumere (a norma dell’art. 4 lett. b del protocollo addizionale all’Accordo tra Repubblica italiana e Santa Sede del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con legge n. 121 del 1985) la forma dell’atto di citazione. Tuttavia, l’introduzione del giudizio con il ricorso ed il suo svolgimento con il rito camerale non comportano, però, la nullità, qualora non risulti che la divergenza dal modello legale abbia determinato una menomazione in concreto dei diritti della difesa (Cass.,  n. 15125/2000; n. 365/2003) e che l’adozione del rito camerale in luogo di quello ordinario non induce alcuna nullità (o improcedibilità) ove, in concreto, non venga eccepito e provato che dall’erronea inversione sia derivato effettivo pregiudizio per alcuna delle parti relativamente al rispetto del contraddittorio, all’acquisizione delle prove e, più in generale, a quant’altro possa aver impedito o anche soltanto ridotto la libertà di difesa consentita nel giudizio ordinario. Infatti, anche a volere ritenere nullo l’atto introduttivo non conformato secondo il modello legale (ricorso anziché citazione), occorre tenere conto che tale nullità rientrerebbe pur sempre fra quelle formali di cui all’art. 156 cod. proc. civ., sanabili col raggiungimento dello scopo e che per eventuali inosservanze a regole del procedimento ordinario, ivi comprese quelle relative al termine di comparizione di cui all’art. 163 bis cod. proc. civ., il giudice investito della domanda potrebbe disporre d’ufficio la conversione dell’atto introduttivo, mediante la rinnovazione dell’atto, salvo che la parte convenuta non si sia, comunque, costituita; solo il difetto di tale rinnovazione (perchè non disposta, ovvero perchè non eseguita nonostante la relativa statuizione) dà luogo a una nullità che si trasmette all’intero giudizio ed alla successiva sentenza (Cass., n. 18201/2006; n. 226 2013).
Quindi, secondo il principio di conservazione degli atti, il procedimento deve ritenersi comunque utilmente esperito attesa l’assenza di qualsivoglia pregiudizio al diritto di difesa del (OMISSIS), regolarmente costituitosi, essendosi in concreto svolto il giudizio nelle forme del rito contenzioso, con possibilità di esplicazione delle difese del convenuto (che ha proposto la domanda ex art. 129 c.c. e che all’udienza di trattazione ha richiesto l’assegnazione dei termini di cui all’art. 183 co. 6 c.p.c.) e con assegnazione alle parti dei termini di cui all’art. 190 c.p.c..
Riguardo all’inosservanza del termine a comparire, la S.C. ha poi affermato che l’art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., là dove, in ipotesi di nullità della citazione per inosservanza del termine di comparizione o mancanza dell’avvertimento ai sensi dell’art. 163, n. 7, cod. proc. civ., esclude che la nullità della citazione sia sanata dalla costituzione del convenuto, se egli eccepisca tali nullità, dovendo in tal caso il giudice fissare nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il convenuto, nel costituirsi, si limiti alla sola deduzione della nullità, senza anche svolgere difese e richiedere la fissazione di una nuova udienza, contegno, questo, che integra sanatoria della nullità della citazione (Cass. n. 21910//2014; n. 28646/2020; n. 24484/2017).
È quanto verificatosi nel caso di specie, in cui non risulta proposta alcuna istanza di fissazione di una nuova udienza, avendo anzi parte convenuta avanzato istanza di affinché fosse dichiarato tempestivo e valido ad ogni effetto processuale il primo deposito della propria memoria di costituzione, istanza che è stata accolta.
Va poi disattesa l’eccezione di nullità del ricorso introduttivo, essendo nello stesso indicati petitum e causa petendi, nonché gli elementi essenziali a fondamento della domanda, costituiti dalla sentenza di nullità matrimoniale di cui si chiede la declaratoria di efficacia (con riserva di deposito del decreto di esecutività), unitamente al deposito, da parte dell’attrice degli atti necessari a valutarne la fondatezza (estratto dell’atto di matrimonio, sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di (OMISSIS) del 28.8.2020 notificata il 13.1.2021), non occorrendo, come affermato dal convenuto, che vengano esposte “le ragioni per le quali la sentenza potrebbe essere delibata”, spettando tale valutazione al giudice adito sulla scorta della documentazione ritualmente prodotta e della normativa applicabile alla fattispecie, peraltro richiamata nelle conclusioni dell’atto introduttivo.
Del pari infondata è l’eccezione di improponibilità o inammissibilità della domanda per mancanza del decreto di esecutorietà del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.
Infatti, secondo quanto affermato dalla S.C., in materia di delibazione della sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico, il decreto col quale il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica rende esecutiva tale sentenza non costituisce un presupposto processuale, bensì una condizione dell’azione; ne consegue che non è necessaria la sua esistenza nel momento in cui il giudizio di delibazione viene introdotto, potendo la sentenza ecclesiastica essere delibata purché tale decreto esista nel momento in cui la lite viene decisa (Cass., n. 814/2009).
Nella specie il decreto di esecutorietà risulta essere stato emesso in data 13.4.2021 e notificato il 22.4.2021, come documentato da parte attrice mediante deposito effettuato nel fascicolo telematico in data 5.5.2021.
Passando ad esaminare il merito della domanda di delibazione, al cui accoglimento invero il (OMISSIS), non risulta essersi opposto adducendo ragioni impeditive alla delibazione della sentenza di nullità matrimoniale, deve rilevarsi quanto segue.
Dalla sentenza ecclesiastica risulta che il giudizio è stato introdotto dal (OMISSIS) e che lo stesso si è svolto in piena attuazione del principio del contraddittorio, mediante escussione di parte attrice, di parte convenuta e di testi indicati da entrambe le parti nonché mediante l’espletamento di una perizia psicologica, essendo state dette dichiarazioni ed i risultati della perizia riportati in sentenza.
All’esito il Tribunale Ecclesiastico pronunciava la nullità del matrimonio per “grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell’uomo, attore” (can. 1095, n. 2 cic), per ritenuta grave immaturità psico-affettiva, tale da escludere la capacità di prestare un vero consenso.
Risulta da detta sentenza che la coppia si conobbe nel marzo 2015, allorché il (OMISSIS) si trasferì a (OMISSIS) per motivi di lavoro all’età di 35 anni, avendo vinto il concorso per Notaio, mentre la (OMISSIS), di 25 anni, era laureata in medicina e doveva specializzarsi, rinunciando tuttavia al suo proposito di recarsi all’estero per intraprendere degli studi clinici, per stare insieme all’attore.
Dopo circa due anni di relazione sentimentale, il matrimonio fu celebrato a (OMISSIS), il 6 maggio 2017, venendo fissata la dimora coniugale in (OMISSIS) poiché il marito lavorava come notaio a (OMISSIS) e la moglie continuava gli studi a (OMISSIS), essendo da subito la convivenza caratterizzata da litigi e incomprensioni, dovute prevalentemente al fatto che il marito prestava poche attenzioni alla moglie anche quando questa gli comunicò di aspettare un bambino, sicchè ancora prima della nascita del figlio, avvenuta l’11.6.2018, le parti, dopo un periodo di separazione di fatto, avviavano le pratiche per la separazione legale ancora in corso.
Il Tribunale Ecclesiastico descrive la condizione psicologica del (OMISSIS), il quale sino all’incontro con la (OMISSIS) si era dedicato esclusivamente e disperatamente agli studi, preso com’era dal voler raggiungere il proprio obiettivo, senza svolgere alcuna vita di relazione e senza avere alcun legame sentimentale, al di fuori di una relazione con una collega, avente prevalentemente la connotazione di una frequentazione amicale.
Allorchè ebbe ad intraprendere la relazione sentimentale con la (OMISSIS), già durante il fidanzamento, il (OMISSIS) ebbe a manifestare le sue insicurezze e le sue difficoltà emotive sicchè, allorchè la ragazza gli chiese di sposarla, il suo stato d’animo era confuso e turbato, ma si indusse al matrimonio per paura di perderla, mentre avrebbe preferito una convivenza per valutare i propri sentimenti e la profondità del rapporto, senza tuttavia trovare adesione nella famiglia di lei rispetto a tale soluzione.
Riporta altresì la sentenza che durante la vita coniugale emerse il legame morboso tra il (OMISSIS) ed i propri genitori, confermato anche da alcuni testi, e che la reazione del (OMISSIS), alla notizia della gravidanza fu fortemente negativa, poiché lui voleva aspettare del tempo per poter vivere serenamente e godersi la vita di coppia, cosa di cui aveva reso edotta la moglie, sicchè quando questa gli comunica la gravidanza reagisce con “l’incapacità di affrontare la nuova situazione, rispondendo con ansia e disordine emotivo”, così come riportato nella perizia (si veda trascrizione riportata in sentenza).
La convivenza coniugale durò pertanto circa tre mesi, essendo la vita di coppia caratterizzata da litigi, sicchè durante la gravidanza la (OMISSIS) si trasferì a (OMISSIS).
Ravvisa il Tribunale Ecclesiastico nella richiamata sentenza che l’esigenza del (OMISSIS) di voler finalmente vivere la vita in libertà e autonomia, dedicandosi e pensando a se stesso, situazioni che non aveva fino a quel momento potuto sperimentare, costituiva manifestazione della sua profonda immaturità affettiva ed emotiva e l’incapacità di costruire un vero, maturo, ablativo e consapevole sentimento d’amore verso una compagna di vita, sicchè all’epoca delle nozze egli era “un ragazzo immaturo, infantile, privo della capacità di valutare le proprie scelte e di onorare gli impegni presi”.
Rileva questa Corte che, nella specie: – non è dubbia la sussistenza della competenza del giudice ecclesiastico, trattandosi di matrimonio concordatario, per il quale sussiste la giurisdizione del giudice nazionale italiano unicamente in ordine agli effetti civili conseguenti alla trascrizione; – il giudizio canonico si è svolto nel rispetto del principio del contraddittorio, regolarmente instauratosi; – l’istruttoria si è svolta con l’audizione di entrambi i coniugi, con l’assunzione delle testimonianze ed espletamento di perizia; – la delibanda sentenza, divenuta definitiva, non contiene disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano, atteso che la nullità in questione, discendendo dalla incapacità d’intendere il valore del matrimonio-sacramento e da una inettitudine del soggetto a determinarsi ad una consapevole scelta in relazione al momento della manifestazione del consenso, è assimilabile alle ipotesi di invalidità contemplate dagli artt. 120 e 122 c.c..
Ne consegue che, stante la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge, la domanda di (OMISSIS) va accolta.
Il Collegio ritiene che sulla scorta delle risultanze dell’istruttoria espletata dinanzi al Tribunale Ecclesiastico, fedelmente riportate nella delibanda sentenza, la causa sia già matura per la decisione, anche in relazione alla domanda, proposta dal (OMISSIS) ex art. 129 c.c., di condanna della ricorrente alla corresponsione di un assegno (avente funzione strumentale e provvisoria e natura latamente cautelare).
Per tale motivo si ritiene vada rigettata la richiesta di assegnazione dei termini di cui all’art. 183 co. 6 c.p.c. (cfr. Cass., ord. n. 1366/2018; 4767/2016; 8287/2017).
Ed invero, in relazione a detta domanda, è dato già ravvisare il difetto di uno dei presupposti, invero neppure specificamente indicati in comparsa di costituzione con riferimento alla concreta situazione patrimoniale dei due coniugi quale fatto costitutivo della pretesa azionata, essendosi il (OMISSIS) limitato ad enunciare i principi generali che regolano l’applicazione della norma invocata.
In base alla norma di cui all’art. 129 c.c., che disciplina i diritti dei coniugi in buona fede, “Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l’obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell’altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze. Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l’articolo 155”.
L’applicazione di tale norma presuppone, quindi, che anche colui che ne chiede l’applicazione sia in buona fede, da intendersi come errore o ignoranza della causa che ha portato alla dichiarazione di nullità del matrimonio, circostanza che il Collegio ritiene non sia dato ravvisare nel caso di specie, sulla scorta delle risultanze dell’istruttoria svoltasi dinanzi al Tribunale Ecclesiastico.
Risulta invero, dalle dichiarazioni dello stesso (OMISSIS) che lo stesso aveva piena percezione della propria condizione soggettiva, quale causa ostativa alla prestazione di un valido consenso ma che, ciò nonostante, ritenne di assecondare la (OMISSIS), solo perché spinto dalla egoistica volontà di non perderla, ponendo così in essere un comportamento contrario al generale dovere di correttezza.
Egli ha infatti dichiarato: “prima di arrivare alla celebrazione del matrimonio il mio stato d’animo era confuso, turbato, non mi sentivo pronto stante il poco tempo, la poca conoscenza che vi era stata tra di noi. Ma dentro di me si è manifestata una sorta di paura di perdere una persona che vedevo adatta a me…Comunque, la mia paura era quella di perderla, ma lei non aveva capito la mia titubanza ed i miei timori della decisione …La paura di perderla mi ha fatto assecondare questa sua decisione sperando che questo mi consentisse di guadagnare un po’ di tempo dopo per maturare questa decisione. Di contro, lei incalzava per fissare quanto prima la data. Io speravo che si potesse aspettare un paio d’anni, così, da poter da un lato far capire a Rosa la serietà dei miei sentimenti che non la stessi prendendo in giro e dall’altro avere il tempo di maturare serenamente questa scelta di vita matrimoniale”, ragion per cui avrebbe preferito una convivenza per valutare meglio i propri sentimenti e la profondità del rapporto, senza tuttavia ricevere adesione dall’altra parte.
Emerge quindi che egli stesso fosse in grado di percepire la propria descritta condizione, che lo avrebbe poi portato a prestare un consenso invalido rispetto al matrimonio-sacramento voluto dall’altra parte, considerata anche la sua formazione professionale e l’attività di Notaio svolta.
Tale circostanza, a parere del Collegio, è idonea ad escludere la buona fede del (OMISSIS), con la conseguenza che deve escludersi l’applicabilità dell’art. 129 c.c., che presuppone la buona fede di entrambi i coniugi.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/14 e succ. mod. (IV scaglione per il valore indeterminato della causa , parametri medi, esclusa la fase istruttoria).

P.Q.M.

La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, sulle conformi conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica,
DICHIARA
l’efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza ecclesiastica pronunciata tra (OMISSIS), e (OMISSIS), emessa in data 28 agosto 2020 dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano, dichiarata esecutiva con decreto del 13.4.2021 del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con la quale è stato dichiarato definitivamente nullo il matrimonio celebrato inter partes con rito concordatario il giorno OMISSIS in OMISSIS nella Parrocchia OMISSIS.
Ordina all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di (OMISSIS) la trascrizione della sentenza in ordine all’efficacia della nullità del matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune: atto n. 12, Parte II, Serie A, anno 2017.
Rigetta la domanda proposta da (OMISSIS).
Condanna (OMISSIS) al pagamento, in favore dell’attrice, delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 6.713,00 (di cui € 98,00 per spese documentate), oltre 15% per rimborso spese generali, I.V.A e C.P.A, come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 ottobre 2021, tenutasi in videoconferenza.

Il Consigliere est.
Dott. Loredana Colella

Il Presidente
Dott. Maria Mitola