Fragilità psico-affettiva, attaccamento di Bowlby e ruolo del giudice quale peritus peritorum. Profili giuridici e pastorali nella sentenza coram Tupputi
La sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Pugliese, coram Tupputi, del 27 giugno 2025, prot. n. 92/25, si colloca nell’ambito di un consolidato orientamento giurisprudenziale concernente il grave difetto di discrezione di giudizio di cui al can. 1095, n. 2 CIC, offrendo un significativo contributo alla riflessione sul rapporto tra immaturità affettiva, sviluppo della personalità e validità del consenso matrimoniale[1].Coram TUPPUTI, 27 giugno 2025 – Prot. n. :25 edited_
Il Collegio individua nell’attore una condizione di vulnerabilità strutturale, formatasi nel corso dell’età evolutiva e contraddistinta da insicurezza personale, dipendenza relazionale, limitata capacità assertiva e persistente timore dell’abbandono. Tali elementi, lungi dal configurarsi come meri tratti caratteriali, vengono qualificati quali indicatori di un’incompleta maturazione della personalità, idonea a compromettere la capacità di elaborare una scelta matrimoniale autenticamente libera e criticamente ponderata. In tale prospettiva, la gravidanza inattesa e le pressioni provenienti dal contesto familiare della convenuta non assumono il ruolo di cause determinanti dell’incapacità consensuale, bensì quello di fattori rivelatori di fragilità già profondamente radicate nella struttura psichica del soggetto.
Particolarmente rilevante risulta la valorizzazione della teoria dell’attaccamento elaborata da John Bowlby. Il consulente tecnico d’ufficio, infatti, individua nell’attore uno stile di attaccamento insicuro-ambivalente, riconducibile a dinamiche familiari disfunzionali e a un incompleto processo di differenziazione personale. La sentenza ricorre a tale paradigma non quale prova automatica dell’incapacità matrimoniale, ma come chiave ermeneutica idonea a spiegare il nesso esistente tra dipendenza affettiva, ridotta autonomia decisionale e insufficiente maturazione della discretio iudicii. In questa prospettiva, il riferimento alla teoria dell’attaccamento costituisce uno degli aspetti maggiormente innovativi della decisione, poiché favorisce un dialogo particolarmente fecondo tra psicologia dello sviluppo e diritto matrimoniale canonico.
Il profilo di più marcato interesse scientifico concerne, tuttavia, la valutazione della prova peritale. Pur riconoscendo la presenza di una significativa immaturità psico-affettiva, il perito conclude per una compromissione di lieve-media entità. Il Tribunale, richiamando il principio del giudice quale peritus peritorum nonché i criteri interpretativi desumibili dai cann. 1578 § 2 e 1579 § 1 CIC, non recepisce integralmente tale conclusione e procede a un’autonoma qualificazione giuridica delle risultanze istruttorie.
La decisione riafferma così un principio ormai consolidato nella giurisprudenza canonica: la gravità richiesta dal can. 1095, n. 2 CIC non coincide con la gravità clinica della patologia o del disturbo, bensì con la concreta incidenza che tale condizione esercita sulla capacità critica, valutativa e deliberativa del nubente. Sulla base delle dichiarazioni delle Parti, delle deposizioni testimoniali e delle circostanze anteriori, concomitanti e successive alle nozze, la sentenza in esame ritiene che l’assetto relazionale dell’attore abbia determinato, tempore celebrationis matrimonii, una seria compromissione della libertà interna e della capacità di assumere consapevolmente i diritti e i doveri essenziali del matrimonio.
La pronuncia assume pertanto rilievo non soltanto per l’apertura mostrata nei confronti delle acquisizioni provenienti dalla teoria dell’attaccamento, ma soprattutto per la netta riaffermazione dell’autonomia del giudizio canonico rispetto alla valutazione clinica. Pur recependo le premesse psicodiagnostiche formulate dal consulente, il Collegio se ne discosta nella qualificazione conclusiva, ritenendo raggiunta, in casu, la certezza morale circa l’esistenza di un grave difetto di discrezione di giudizio in capo all’attore. Ne deriva un’ulteriore conferma del principio secondo cui l’accertamento dell’incapacità consensuale costituisce, in ultima analisi, una valutazione eminentemente giuridica, da compiersi unitariamente ex actis et probatis e non sulla sola base della classificazione clinica del disturbo.
La sentenza coram Tupputi riveste inoltre particolare interesse in quanto evidenzia la necessità di una rinnovata integrazione tra attività giudiziale ecclesiastica e azione pastorale nella preparazione al matrimonio, in piena continuità con gli orientamenti del magistero di papa Francesco. L’esperienza dei tribunali ecclesiastici mostra con crescente frequenza situazioni caratterizzate da immaturità affettiva, fragilità relazionali, difficoltà comunicative e insufficiente consapevolezza del significato autentico del vincolo coniugale. Da ciò deriva l’esigenza di promuovere un discernimento più profondo, sia sul piano personale sia su quello di coppia, circa l’effettiva vocazione matrimoniale dei futuri nubendi.
In tale prospettiva, il catecumenato matrimoniale si configura quale strumento privilegiato di accompagnamento, finalizzato a condurre i fidanzati verso una decisione realmente libera, responsabile e matura. La preparazione al matrimonio deve infatti superare una concezione meramente celebrativa dell’evento nuziale per orientarsi alla costruzione di una stabile comunione di vita e di amore. In un contesto caratterizzato da profondi mutamenti antropologici e culturali, la comunità ecclesiale è chiamata a valorizzare con rinnovata consapevolezza la dimensione spirituale e sacramentale del vincolo coniugale. Ciò consente di prevenire percorsi preparatori inadeguati o superficiali che potrebbero incidere negativamente sulla qualità del consenso matrimoniale.
La pastorale familiare è pertanto chiamata a coniugare accoglienza, ascolto e accompagnamento personalizzato, nella consapevolezza che la riscoperta dell’identità cristiana costituisce il presupposto fondamentale per favorire autentici percorsi di comunione, fedeltà e testimonianza evangelica.
Patrizia Piccolo
[1] La presente pronuncia sarà oggetto di una più ampia e approfondita riflessione critica in un successivo contributo scientifico.