Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese, sentenza 11 giugno 2020: è nullo il matrimonio, in casu, per l’esclusione della sacramentalità nel convenuto battezzato non credente.

Il Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese di Bari, con sentenza  coram Lia, 11 giugno 2020, dichiarava la nullità matrimoniale “per esclusione della sacramentalità da parte del convenuto”. La pronuncia in esame dà una svolta alla giurisprudenza canonica in materia di simulazione parziale circa la sacramentalità del matrimonio canonico come capo autonomo di nullità.

Infatti, la parte attrice, sig.ra C. R., assistita dal patrono, Prof.ssa Avv. Carmela Ventrella, con supplice libello chiedeva che fosse dichiarato nullo il suo matrimonio celebrato con il sig. M. P., per l’esclusione della sacramentalità in lui, a motivo dell’assenza di fede e per il formale rifiuto nei confronti della Chiesa da parte di quest’ultimo.

Trattasi di una fattispecie non comune, su cui la giurisprudenza pugliese si è espressa in maniera univoca sulla vexata quaestio, ancora dibattuta anche in dottrina, circa il rapporto che intercorre tra il consenso coniugale, causa efficiente del matrimonio (sacramento e contratto), e la dignità sacramentale che eo ipso sorge dal matrimonio celebrato tra battezzati (cfr. can. 1055, § 2), mettendo in evidenza la recente questione della dignità sacramentale del matrimonio in caso di mancanza di fede e di “retta intenzione” nei nubenti battezzati.

I temi presi in esame dalla sentenza, che ha messo in luce problematiche teologiche, pastorali e giuridiche, possono racchiudersi nei seguenti interrogativi: vi è relazione tra fede e esclusione parziale del consenso matrimoniale? La mancanza di fede, che si concretizza in un rifiuto del sacramento, può rientrare nella simulazione parziale del consenso o è da ascriversi alla simulazione totale (cfr. can. 1101, § 2) oppure all’errore di diritto determinante la volontà circa la dignità sacramentale (cfr. can. 1099)? La validità del sacramento del matrimonio è strettamente collegata all’assenza di fede dei “battezzati non credenti” che si accostano al sacramento?

La pronuncia, dopo un puntuale ed esaustivo excursus giuridico sulla sacramentalità del matrimonio canonico, pur non discostandosi dall’indirizzo recente della giurisprudenza rotale (in specie, coram Stankiewicz, sentenza del 27 febbraio 2004, che ammette la simulazione parziale circa la sactamentalità), peraltro non del tutto consolidato, e senza tralasciare la problematica sul valore sacramentale del matrimonio dei “battezzati non credenti” di cui parla la Commissione Teologica Internazionale nel suo documento su “La reciprocità tra fede e sacramenti nell’economia sacramentale” del 2020, nella parte in facto mette in luce gli esiti istruttori che hanno portato il collegio giudicante, e in particolare il giudice istruttore e ponente, Dott. Antonio Lia, a raggiungere la certezza morale circa la nullità del matrimonio, in casu, per volontà positiva del convenuto di escludere la dimensione sacramentale del matrimonio.

L’attenta analisi dei suoi scritti e del suo comportamento, tradotto in convinzioni e decisioni esplicite (il sig. M. P., infatti, è iscritto all’U.A.A.R. e ha voluto prendere le distanze dai dettami della fede cattolica con un reale distacco formale, materiale e spirituale richiedendo ed ottenendo l’uscita dalla Chiesa con il c.d. “sbattezzo”), non permette l’esistenza di alcun dubbio sul fatto che egli non abbia voluto celebrare un matrimonio avente dignità sacramentale. Il convenuto, si evidenzia nella sentenza, rifiuta ciò che la Chiesa intende con la celebrazione del matrimonio sacramento, pertanto contrae invalidamente.

La decisione in esame fa riflettere e invita ad un approccio più consono alla società secolarizzata, sempre meno cristiana, e alla attuale situazione pastorale dei giovani (battezzati) che si accostano al sacramento del matrimonio dopo essersi allontanati dalla pratica religiosa e dopo essersi imbevuti delle ideologie nichiliste, o addirittura ateistiche.

Occorre, dunque, superare l’automatismo assoluto, secondo cui ogni matrimonio tra due battezzati è comunque sacramento.

Patrizia Piccolo