Narciso, il giovane amante della mitologia greca, è condannato alla morte per vana passione perché non può ottenere ciò che desidera: sé stesso. Il suo mito assume, oggi più che mai, connotati particolarmente significativi, finanche patologici, laddove si contraddistingue per l’essere causa di una personalità incapace di vedere al di là di sé, al punto da idealizzare la propria immagine (in senso più lato, alla propria persona, ai propri desideri, ai propri bisogni e gratificazioni) e, per questo, incapace di realizzare una relazione di alterità con l’altro. Chiaramente, fuori dal patologico, esiste una forma di narcisismo sano che rappresenta un elemento già presente e necessario nello sviluppo della personalità di ognuno, in quanto permette la formazione e l’espressione di un’identità unica.

L’io che diventa noi, nella scelta di condividere la propria vita assieme ad un’altra persona, è un concetto che probabilmente si crede di aver fatto proprio al momento del consenso ma che via via si perde per inseguire una cultura fortemente edonista per la quale il bene e il piacere non consentono di piegarsi alla fatica dello stare insieme, alle responsabilità che richiede l’unione coniugale, alla nascita di un figlio o all’impegno della fedeltà.
Non un bene o un piacere qualsiasi, ma il bene e il piacere personali, nell’ideale sociale individualista dell’autoespressione e della realizzazione di sé, che assolutizza l’io (i miei bisogni, la mia felicità, i miei impegni) e tende a perdere di vista i bisogni e le necessità dell’altro. Nella coppia, anziché costituirsi un «noi», tendono a convivere due «io», ciascuno dei quali ha la pretesa di asservire l’altro a sé, generando incomprensioni e conflittualità.
La ridotta capacità empatica impedisce alla coppia di immedesimarsi nelle emozioni e nelle esigenze dell’altro che spesso viene ‘usato’ per un fugace e precario momento di soddisfazione che nulla ha a che vedere con la progettualità di una vita comune.
La cultura edonistica, secondo cui il conseguimento del piacere quale sommo bene dell’uomo diventa fine esclusivo della vita, mal si concilia con l’idea primaria di matrimonio che richiede mutua donazione, collaborazione, aiuto, progettualità e il volere il bene dell’altro, anche a costo di faticare perché ciò si realizzi.
La prospettiva appare ancora più complessa se si pensa che viviamo in una società digitale, nello spazio indefinito della rete dove vi sono milioni di contatti virtuali che osservano altrettante personalità.
Dal punto di vista psicologico, la «svolta della post-modernità» è molto complessa; seppur l’individuo sembra non subire, almeno apparentemente, alcun condizionamento né sembra possano esserci gravi conseguenze, le realtà registra non poche drammatiche ripercussioni soprattutto nella vita privata.
Soprattutto nella vita coniugale, si sente un forte sbilanciamento; si passa dall’ideale di una unione come «atto diretto da persona a persona con un sentimento che nasce dalla volontà e abbraccia il bene di tutta la persona» a una concezione di amore incentrata sulla realizzazione del sé, piuttosto che sulla donazione di sé. Si assiste al collasso familiare che produce, a sua volta, una generazione di persone fragili e manchevoli di punti di riferimento in un ambiente sociale che non favorisce un sana crescita di maturazione psicologica, con gravi ripercussioni anche sul matrimonio, che è la prima e fondamentale forma di società.
Nella prospettiva canonica, il narcisista o l’istrionico patologici si ritengono incapaci a contrarre matrimonio, principalmente ai sensi del canone 1095 n. 3, in quanto, trattandosi molto spesso di soggetti con un elevato grado di realizzazione professionale, risultano sufficientemente maturi da comprendere il senso del matrimonio e, pertanto, capaci di emettere un valido consenso.
Capita molto più frequentemente, però, che un soggetto abbia raggiunto un’età cronologicamente adulta ma non una corrispondente maturità psico-fisica; in questi casi, siamo in presenza di una condizione di immaturità psicologica, di alterazioni dei processi psichici propri dei diversi stadi evolutivi che, se non fisiologici, possono manifestare delle vere e proprie condizioni clinico patologiche.
L’ambito affettivo-relazionale è quello nel quale tali difficoltà si manifestano in maniera piuttosto evidente nonostante, molto spesso, anche gli specialisti non riescano a riconoscerne la causa.
La scelta matrimoniale è una decisione che abbraccia l’intera vita della persona: una sorta di rinascita, un voler determinarsi ad una vita a due nella quale le proprie aspettative, volontà, desideri cedono dinanzi alle stesse e speculari aspettative, volontà e desideri dell’altro. Insieme in senso oblativo e armonioso in un connubio per tutta la vita.
Tale scelta è libera e valida, se posta nella completa consapevolezza del significato di matrimonio; e ciò non può prescindere da una piena maturità affettiva che si esprime nella capacità di accettare la realtà relazionale in ogni suo aspetto. In realtà, un atto come quello matrimoniale, dalle conseguenze immediate, coinvolgente l’individuo nella sua totalità, deve essere posto con piena coscienza e consapevolezza.
Il caso sottoposto all’attenzione del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Pugliese nella decisione in oggetto rappresenta un chiarissimo esempio di come un individuo, pur dotato di grandi capacità personali tali da farlo emergere spiccatamente in ambito professionale, non solo non abbia raggiunto un sufficiente grado di maturità psico-affettiva relazionato all’atto consensuale, ma ha evidenziato anche un grave disturbo di personalità che ha fortemente minato la sua capacità di assunzione degli obblighi matrimoniale.
Riportiamo solo alcuni passaggi della decisione alla quale rinviamo integralmente: “L’attore così spiega le motivazioni che lo indussero a contrarre matrimonio con la (Omissis): «Pervenimmo al matrimonio sia per reciproca attrazione fisica, sia perché io ritenevo di poter essere utile con la mia professionalità ad affrontare i problemi dell’azienda familiare di (Omissis), specie per la parte fiscale, nonché perché ero arrivato già all’età di 33 anni. Entrambi eravamo contenti perché sposandoci dovevamo fare anche una bella festa. In quel periodo io mi trovavo in uno stato di esaltazione perché mi sentivo realizzato professionalmente e perché l’Amministrazione Civile mi aveva riconosciuto i meriti che non aveva fatto l’Amministrazione Militare. Il matrimonio in questo contesto era un contorno, un’ulteriore conquista sociale, un’occasione di festa per manifestare le mie conquiste».
Come si può notare non vi è alcun cenno da parte dell’attore della sua volontà di costituire una comunione di vita e di amore con la convenuta né vi sono accenni di sorta alla persona della convenuta. Tutto ciò è in perfetta linea con la sua personalità che emerge dalla perizia ex — officio e dalle due perizie di parte attrice.
In atti, infatti, sono allegate ben quattro perizie redatte da esperti in campo psichico e psicologico (di cui due di parte attrice – una previa all’introduzione della causa ed una successiva, una di parte convenuta ed, infine un redatta ex officio, indispensabile nelle cause nelle quali si discute di capacità matrimoniali) che hanno potuto chiarire la condizione psichica dell’attore sia in ordine alla maturità necessaria a costituire un valido consenso matrimoniale sia in relazione alla capacità ad assumere ed adempiere gli obblighi coniugali essenziali.
Leggiamo ancora: “L‘atteggiamento sia istrionico che narcisitico (possono associarsi per molti aspetti nelle caratteristiche) secondo il DSM — IV si contraddistingue per una emotività pervasiva ed eccessiva ed un comportamento di ricerca dell’attenzione verso la quale sono particolarmente orientati; questi atteggiamenti sono presenti in vari contesti della vita di questi soggetti che, se non vengono tenuti in considerazione provano disagio entrando in uno stato di tensione emotiva. Spesso questi soggetti posti di fronte alla richiesta di particolari impegni da assumersi (nel caso specifico del matrimonio) sono insicuri nel senso che preferiscono impegnarsi in altri campi (fama, prestigio, arrivismo) piuttosto che farsi coinvolgere dai sentimenti e dall’amore verso un’altra persona con la quale progettare un futuro di vita insieme” . … Questi comportamenti orientati verso il protagonismo, l’affermazione e una instabilità emotiva, li troviamo nel (Omissis) che ammette di essere “protagonista”, “perfezionista” e di aspirare a traguardi sempre più prestigiosi, ma emotivamente instabile nei rapporti umani e nelle relazioni interpersonali specie se sono impegnative come la scelta del matrimonio alla quale è giunto senza discernere gli obblighi ad essa connessi con la dovuta libertà e volontà”.
Si legge ancora: “L’aspetto isterico della personalità del (Omissis) evidenziato nella scala di autovalutazione a lui somministrata che, in certo qual modo, si sovrappone ai tratti di personalità (Istrionico e Narcisistico) prima considerati. Infatti, la personalità isterica si contraddistingue, sul piano affettivo, per una notevole immaturità che si esprime nella incapacità a tollerare le frustrazioni, scarso controllo emozionale, bisogno di attenzione, egocentrismo unitamente, sul piano comportamentale, ad atteggiamenti di inautenticità con esibizionismo, vanitosità e falsificazione degli avvenimenti”… La struttura della sua personalità è caratterizzata da egocentrismo e megalomania per cui spesso pensa di essere nel merito su qualcosa e fa di tutto per ottenerla anche attraverso comportamenti manipolativi che lo portano ad agire piuttosto che a riflettere; questi atteggiamenti di supremazia lo rendono insofferente nei confronti delle norme e delle convenzioni sociali. Nelle relazioni interpersonali impegnative teme di farsi profondamente coinvolgere dal punto di vista emotivo per cui diffida degli altri fino al punto di manifestare sentimenti di insicurezza e quindi stimarsi poco per poi ritornare su se stesso e raggiungere gli obiettivi più alti perché questo lo rivaluta agli occhi degli altri e lo tira fuori da una mediocrità pensata ma mai accettata”.
L ’indagine probatoria, in tutti i procedimenti volti ad accertare l’esistenza di una nullità matrimoniale per cause di natura psichica, partirà proprio dalla conoscenza della parte e del suo vissuto storico. L’esame peritale, poi, volto all’accertamento della nullità del vincolo matrimoniale per i capi afferenti l’incapacitas, deve comprendere e partire da un’accurata anamnesi familiare e personale del periziando, soprattutto in relazione al fattore ambientale, al clima in cui è vissuto e ha forgiato la propria personalità.
Il colloquio, corroborato dai test e dall’intera disamina degli atti processuali, deve essere attento e puntuale e consentirà di effettuare una valutazione diagnostica sulla struttura della personalità del soggetto, nonché di raccogliere informazione dettagliate in merito alle singole funzioni psichiche e giungere alla certezza morale sulla capacità consensuale.

Laura Mai

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE PUGLIESE

BARI

 

Ponente Sac. Dott. Mario Cota

DIOCESI DI BARI – BITONTO

PROT. N. 026/2020

 

 

NULLITATIS MATRIMONII

(P.-P.)

SENTENZA DEFINITIVA DI PRIMO GRADO

Nel nome del Signore. Amen.
Nell’anno settimo del Pontificato di Papa Francesco, il giorno 5 marzo 2020

i Rev. mi Signori:

– Sac. Mario Cota, Preside del Collegio e Ponente
– Sac. Baldassarre Chiarelli, Giudice

– Sac. Fabio Tangari, Giudice
nella causa di nullità di matrimonio

 

tra

(Omissis), attore, nato a Bari il… ed ivi residente alla ., rappresentato e difeso dall’avv. …
e

(Omissis), convenuta, nata a Bari il … ed ivi residente alla via ., rappresentata e difesa dall’ avv. …,
con l’intervento in causa del Difensore del Vincolo sostituto dott. Claudio Papale,
vista la propria competenza a motivo del luogo in cui il matrimonio fu celebrato, iuxta can. 1673, n. 1 C.I.C., hanno pronunciato la seguente sentenza definiva in primo grado di giurisdizione.

FATTISPECIE
1) (Omissis) e (Omissis) si conobbero casualmente in treno nel 1988. Nacque reciproca simpatia e nel marzo del 1989 i due iniziarono una relazione affettiva. Vi è da dire che l’attore non aveva serie intenzioni con la donna giacché, in quel periodo, relazionava ancora con la sua fidanzata storica con la quale stava da circa quattordici anni. Egli si trovava bene con … , ma l’aveva tradita più volte, anche per lunghi periodi. Egli era molto ambizioso e cercava di farsi notare ed apprezzare in campo lavorativo, tanto da aver abbandonato la carriera militare, dove aveva raggiunto il grado di capitano, per quella presso il Ministero degli Interni. In questo percorso di vita egli aveva accumulato molto stress e si sentiva prostrato psicologicamente tanto che più volte consultò uno psichiatra che lavorava presso l’Ospedale Militare di Bari, il quale lo invitò a mutare la gestione della propria esistenza. Fu in quel periodo così tormentato per il (Omissis) che egli conobbe la (Omissis) Per circa due anni l’uomo frequentò entrambe le ragazze, dimostrando immaturità affettiva a cui si contrapponeva una elevata capacità professionale. A seguito di una richiesta da parte della sua fidanzata di certezza dei sentimenti, egli interruppe la relazione per circa quaranta giorni. Lasciata definitivamente la sua ex fidanzata, egli ritornò con la convenuta dalla quale era attratto fisicamente. Nell’ottobre del 1990 morì il padre di lei facendo nascere in lui un senso di dovere nei suoi confronti decidendo di sposarsi. Fu una decisione repentina presa senza ponderazione e valutazione critica. Le nozze furono celebrate il 27 giugno 1992 in Bari nella Basilica di San Nicola, diocesi di Bari – Bitonto. La vita matrimoniale è durata circa diciotto anni e si rivelò molto difficile a causa delle problematiche psichiche dell’uomo. L’uomo si dedicava prevalentemente alla sua carriera professionale che lo portava a trascurare la moglie la quale era, a sua volta, molto legata alla sua famiglia di origine. Inoltre, (Omissis) si mostrava incentrato sulla sua persona avendo una elevata autostima. La perdita del primogenito … all’età di 5 anni il 27 agosto del 1998 portò un profondo cambiamento nella vita coniugale. Entrambi i coniugi cercarono conforto nella fede, ma i turbamenti rimasero profondi. La nascita degli altri due figli (Omissis) non risaldarono la vita di coppia. La scelta del (Omissi) di far parte dell’Opus Dei, non fu condivisa dalla (Omissis) la quale prese l’iniziativa della separazione legale.
2) L’uomo con libello del 7.11.2017 accusò di nullità il matrimonio per grave difetto di discrezione di giudizio dell’attore circa i diritti e ì doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente (can. 1095 n. 2), incapacità dell’attore ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (can. 1095 n. 3) e per simulazione totale da parte dell’attore. Il Vicario Giudiziale con decreto del 23 novembre 2017 ammise il libello, in data 18 dicembre 2017 concordò il dubbio con la formula: “Se consti della nullità del matrimonio per: 1) Grave difetto di discrezione di giudizio dell’attore circa i diritti e i doveri da dare e accettare reciprocamente (can. 1095 n. 2); 2) Incapacità dell’attore ad assumere e adempiere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (can. 1095 n. 3); 3) In Subordine: Simulazione totale da parte dell‘attore” e costituì il Collegio nel seguente modo: Sac. Mario Cota Preside del Collegio e Ponente, Sac. Baldassarre Chiarelli Giudice, Sac. Fabio Tangari Giudice. Il 26 marzo 2018 la convenuta si costituì con un proprio patrono. La causa fu istruita con l’ascolto delle parti e dei testimoni. Si acquisirono altresì quattro perizie di cui una ex — officio, una di parte convenuta, due di parte attrice. Gli atti di causa furono pubblicati il 13 maggio 2019 e quelli suppletivi il 26 giugno successivo. I secondi atti suppletivi furono pubblicati il 13 settembre 2019. Il decreto di conclusione in causa fu emesso l’11 ottobre 2019.

IN DIRITTO
A) GRAVE DIFETTO DI DISCREZIONE DI GIUDIZIO CIRCA I DIRITTI E I DOVERI MATRIMONIALI ESSENZIALI DA DARE E ACCETTARE RECIPROCAMENTE (CAN. 1095 N. 2)
3) “Il legislatore utilizza nel comma 2 del can. 1095 un’espressione — la discrezione di giudizio — di lunga tradizione nella dottrina canonica sulla capacità, ma le attribuisce importanti aspetti rispetto al suo vecchio significato, che era più generico e meno preciso.
Possiamo definire la discrezione di giudizio come quella misura della maturità nel possesso libero e razionale di sé e dei propri atti proporzionata affinché l’uomo, come tale, possa darsi alla donna e accettarla in quanto tale, e perché la donna, come tale, possa darsi all’uomo e accettarlo in quanto tale, costituendo tra di loro un’unione alla quale hanno diritto e alla quale si devono reciprocamente in un mutuo rapporto di giustizia” (P.J. Viladrich, Il consenso matrimoniale canonico, Pontificia Università della Santa Croce 2019, pp. 134- 135).
4) Si deve anche tenere conto che “la gravità richiesta dalla norma non fa riferimento alla gravità del disturbo e della anomalia, ma al suo effetto che è l’incapacità di poter discernere con l’intelletto ed impegnarsi con la volontà nella costituzione del consortium totius vitae” (A. D’Auria, Il matrimonio nel diritto della Chiesa, LUP 2007, p. 184).
5) Il can. 1678§ 3 prevede che il Giudice debba servirsi dell’opera del perito nei casi in cui i capi di nullità concordati attengono alla impotenza ed alla incapacità consensuale (cfr. D. Salvatori, I criteri del giudice nell’assumere la perizia (psichiatrica/psicologica) all’interno del processo di nullità matrimoniale per vizi del consenso, in Iustitia et Iudicium, Studi di diritto Matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz, (a cura di J Kowal e J. Llobell), vol. IV, Città del Vaticano 2010, pp.1881-1905).

INCAPACITA’ AD ASSUMERE GLI OBBLIGHI ESSENZIALI DEL MATRIMONIO PER CAUSE DI NATURA PSICHICA (CAN. 1095 N. 3)
6) La Costituzione pastorale Gaudium et spes (nn.47-52) condensa l’insegnamento conciliare sul matrimonio definendolo “intima communitas vitae et amoris coniugalis”. Il matrimonio è, perciò, essenzialmente visto come un rapporto interpersonale, che negli stessi coniugi e, in particolare, nell’amore che li unisce, trova la sua prima ragion d’essere: è la rilettura personalistica che non poco ha dischiuso le ricchezze del mistero nuziale evento antropologico e teologico. Il canone 1055 §1 sintetizza con precisione l’ampia riflessione dottrinale: “Matrimoniale foedus, quo vir et mulier inter se totius vitae consortium constituunt, indole sua naturali ad bonum coniugum atque ad prolis generationem et educationem ordinatum, a Christo Domino ad sacramenti dignitatem inter baptizatos evectum est.” Tenendo conto dei contenuti di questo particolare istituto giuridico a motivo della peculiarità degli obblighi che ne derivano, il legislatore, consapevole della impossibilità di obbligarsi a ciò di cui si è incapaci – ad impossibilia nemo tenetur — riporta nella norma positiva questo principio di diritto naturale, applicandolo al matrimonio nel numero 3 del canone 1095 del codice post- conciliare: “Sono incapaci di contrarre matrimonio …3 — coloro che per cause di natura psichica non possono assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio”.
7) I nubendi non solo devono volere il matrimonio secondo le disposizioni della Chiesa ma devono anche essere in grado di costituire insieme quella relazione specialissima, cioè quella coniugale, fondata sul mutuo dono di sé finalizzato al bonum coniugum. La peculiarità della società coniugale è data dagli atti intimi aperti alla generazione della prole con cui gli sposi diventano “una caro” rappresentando l’unione di Cristo con la Chiesa. “Il can. 1095 , 3º contempla l’ultima fattispecie recepita dal Codice del 1983, secondo la quale sono incapaci a contrarre matrimonio coloro che per cause di natura psichica non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio….Anche se a rigore la norma legale non Io richiede espressamente, la giurisprudenza ritiene invece quasi unanimemente che affinché possa generare vera incapacità nel soggetto e non una semplice difficoltà, la causa psichica debba essere grave” (A. D’Auria, Il matrimonio nel diritto della Chiesa, LUP 2007, pp. 185-186).

C SIMULAZIONE TOTALE DEL CONSENSO MATRIMONIALE
8) Il canone 1101 al paragrafo 2 prescrive: “Ma se una o entrambe le parti escludono con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale o una sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente”. Commenta il D’Auria: “In ambito canonico la dottrina e la giurisprudenza distinguono tra simulazione totale quando si esclude il matrimonio stesso (matrimonium ipsum), in modo che, nonostante la manifestazione esterna del consenso, predomina nel soggetto l’intenzione di non contrarre affatto (animus non contrahendi) e simulazione parziale, che si ha quando si esclude qualche elemento essenziale del matrimonio in modo che, anche se non manca l’intenzione di sposarsi, prevale nei contraenti, o anche in soltanto uno di essi, l’intenzione di escludere qualcuno degli elementi che specificano il matrimonio in quanto tale e a cui non ci si vuole obbligare” (A. D’Auria, Il matrimonio nel diritto della Chiesa, LUP 2007, p. 211).
9) Per quanto attiene le prove scrive il D’Auria: “La dottrina e la giurisprudenza indicano la necessità di due tipi di prova perché ci sia il verificarsi della esclusione: la prova difetta e quella indiretta che considerate congiuntamente possono conferire al giudice la certezza morale. […] Appartengono alla prova diretta la dichiarazione giudiziale del simulante e le dichiarazioni extragiudiziali dello stesso simulante riferite da testi degni di fede e di tempo non sospetto; alla prova indiretta appartengono invece la causa simulandi e la causa contrahendi” (A. D’Auria, Il matrimonio nel diritto della Chiesa, LUP 2007, pp. 222-223). Sono utili anche le circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti al matrimonio.

IN FATTO
A)CIRCA I DIRITTI E I DOVERI MATRIMONIALI ESSENZIALI DA DARE
E ACCETTARE RECIPROCAMENTE (CAN. 1095 N. 2)
10 Il Collegio, esaminati gli atti di causa, giunge alla certezza morale sul capo di nullità in oggetto. Data la natura della vicenda sottoposta all‘esame del Collegio, è opportuno iniziare la disanima delle prove raccolte dalle perizie. Al libello è stata allegata perizia psichiatrica di parte redatta dal dott. Poli il quale, dopo aver sottoposto l’attore ai consueti test, giunge alla seguente diagnosi: “Pertanto, in conclusione, l’immaturità psicoaffettiva con i tratti dì personalità istrionica e narcisista unitamente all’aspetto isterico della persona, non ha permesso all’attore di affrontare il matrimonio con la dovuta discrezione di giudizio e con la libertà di scelta che tale atto richiedeva; infatti, il consenso per essere valido deve basarsi non solo sulla comprensione astratta dei diritti e doveri coniugati ma su una valutazione critica e pratica in relazione ai loro contenuti che non si esaurisce al momento del patto ma si proietta nel futuro della vita coniugale. Questo, come abbiamo visto, il (Omissis) non lo ha considerato per cui, a nostro modesto parere, la scelta non è stata fatta con la dovuta coscienza, responsabilità e libertà. Tutto questo, riteniamo secondo scienza e coscienza” (Summ. p. 26).
11)L’attore è andato a perizia psichiatrica d’ufficio dal dott. Schiraldi il quale, dopo averlo sottoposto a visita peritale con l’ausilio anche dei test, giunge alla seguente diagnosi: “In seguito alle sopra esposte considerazioni ed all’esame peritale diretto dell’attore, si ritiene che il (Omissis), tempore celebrationis, fosse affetto da “Disturbo di Personalità con tratti egocentrici, istrionici e borderline” (Summ. p. 262).

12)Il perito d’ufficio rispondendo al secondo quesito scrive: “La diagnosi formulata nella perizia di parte attrice allegata agli Atti Istruttori è, nel complesso, condivisibile. Non sono del tutto condivisibili le conclusioni della perizia di parte attrice laddove il dott. Nicola Poli ritiene che il (Omissi) sia incapace di contrarre matrimonio perché non in possesso della sufficiente discrezione di giudizio e libertà di scelta. Invece il sottoscritto ritiene che le anomalie psichiche da cui era affetto il (Omissis), ben tratteggiate anche dal perito di parte attrice, siano state la causa della incapacità di assumere ed adempiere gli obblighi essenziali del matrimonio perché l’attore non era in grado di costituire e mantenere una relazione interpersonale ordinata al matrimonio” (Summ. p. 266/2).
Tuttavia dal test di Rorschach emerge quanto segue: “L’analisi della siglatura pone in rilievo la presenza di un disturbo del processo percettivo attraverso l’organizzazione confabulatoria di alcune risposte e una elevata percentuale di forme negative. Ciò depone per una struttura debole del sistema dell’lo che non riesce a controllare il processo di pensiero di fronte alle emergenze conflittuali patologiche. Considerata la ridotta presenza di determinanti formali, si deve dedurre che il pensiero è influenzato dai vissuti affettivi con conseguente rapporto conflittuale tra mondo interno e realtà. L’orientamento fortemente extratensivo delle formule affettive indica che, a livello comportamentale, il controllo e l’integrazione della sfera pulsionale ed emotiva è carente per cui probabili reazioni ansiose e difficoltà di adattamento alla realtà. Questo dato è confermato dalle determinanti di colore “puro” che depongono per un discontrollo della sfera emotivo —affettiva e per la tendenza a porre in essere comportamenti impulsivi. Il rapporto delle determinanti di chiaroscuro suggerisce che l’Io è in notevole difficoltà nella dinamica con l’istanza superegoica e l’aria pulsionale per cui sono probabili reazioni ansiose”. (Summ. pp. 259-260). Sicché alla luce di quanto emerge dal test si può sostenere che le facoltà critiche e volitive dell’attore erano fortemente compromesse. Infatti, il perito conclude: “Il test mette in evidenza un orientamento disforico — depressivo del tono dell’umore con una instabilità emotivo — comportamentale. Inoltre, l’attività del pensiero pare condizionata da una elaborazione a tratti distorta del dato di realtà con la prevalenza di elementi regressivi e proiettivi. Quindi, l’associazione di una fenomelogia di tipo nevrotico con elementi disforico — depressivi, instabilità e discontrollo emotivo, ed elaborazione autistica del pensiero, suggerisce la presenza di una organizzazione di personalità patologica” (Summ. p. 260). Dal test MMPI – 2 emerge: “La capacità di tollerare la frustrazione è dunque insufficiente e il controllo della sfera delle pulsioni difficoltoso; in seguito ad eventi stressanti può manifestare particolare irritabilità con alterazione del flusso e del contenuto dell’attività di pensiero” (Summ. p. 260). Inoltre, nella discussione “medico — legale” il dott. Schiraldi scrive: “Si può pertanto affermare che, facendo riferimento all’approccio di O. Kerberg, comprensivo di alcuni concetti della psicologia dell’Io e della teoria delle relazioni oggettuali, il (Omissis) presenta tuttora (e presentava all’epoca del matrimonio) una organizzazione borderline di personalità, caratterizzata da debolezza dell’Io, difese primitive e relazioni oggettuali problematiche, sottostante ai sintomi ed ai tratti caratteriali tipici oltre che del disturbo borderline di personalità, anche dei disturbi narcisistico ed istrionico di personalità” (Summ. p. 262). Il perito d’ufficio poi continua: “In altre parole, l’approfondito studio di personalità dell’attore, così come confortato da una attenta metodologia applicata all’indagine peritale, ha posto in rilievo anomalie strutturali di fondo che possono riassumersi così: una debolezza intrinseca del sistema dell’Io incapace di dilazionare il soddisfacimento delle pulsioni, di gestire e di modulare l’ansia e le reazioni emotive penose; una tendenza allo scivolamento del pensiero verso processi primitivi in cui possono prevalere aspetti interpretativi e proiettivi (sebbene nella fattispecie non sia emersa una distorsione dell’esame di realtà), specie sotto la pressione di eventi stressanti o percepiti come tali; operazioni difensive, fra cui principalmente la scissione, che rendono ragione di pensieri, affetti e comportamenti contraddittori e a volte confusivi riguardo a se stesso e a contesto di appartenenza, senza che il soggetto ne sia consapevole; una modalità patologica di stabilire relazioni con gli altri che non vengono visti come un insieme di qualità positive e negative che interagiscono dialetticamente fra loro e con il mondo esterno, ma sono collocati agli estremi di due polarità opposte (buoni e cattivi) per via dell’incapacità del soggetto di integrare gli aspetti libidici con quelli aggressivi” (Summ. pp. 262-263). Il perito poi sottolinea: “Anche i pattern esistenziali, affettivi, comportamentali e relazionali tipici dei profili, caratteriali egocentrico ed istrionico rientrano, pur contraddistinti dalle rispettive manifestazioni psicopatologico — cliniche, nell’ambito di questa grave anomalia della organizzazione di personalità” (Summ. p. 263). Inoltre, dalle seguenti considerazioni del perito si evince chiaramente il fondamento del capo di nullità in oggetto. Scrive il perito: “Infatti, dalla sintesi del colloquio clinico comparata con le deposizioni agli Atti istruttori, emerge chiaramente come l’attore abbia costantemente ed inflessibilmente presentato nella sua storia di vita ed in diversi contesti e circostanze (famiglia di origine, rapporti interpersonali amicali, relazioni affettive con le donne, scelte professionali e di carriera ecc.), modalità di interazione con se stesso e con gli altri contraddistinte da incapacità di controllare l’ansia, spiccato egocentrismo, notevole ambizione, propensione all’autoritarismo e al perfezionismo, elevata autostima, costante ricerca di attenzione, riconoscimento e gratificazione, tendenza alla strumentalizzazione delle relazioni interpersonali, scarsa empatia, accentuata inflessibilità negli schemi mentali e nel giudizio, estrema vulnerabilità agli stimoli stressanti, scarsa tolleranza alle frustrazioni, impulsività, instabilità emotivo — affettiva e comportamentale” (Summ. p. 263). Vi sono quindi le note giuridiche della antecedenza e della gravità.

13)Il patrono dell’attore ha depositato nel corso della istruttoria una seconda perizia di parte a firma del dott. Poli, il quale non solo ha esaminato gli atti di causa, ma ha anche partecipato alle operazioni peritali assistendo al colloquio tra l’attore ed il perito ex — officio. Alla luce di quanto premesso egli scrive: “Quanto emerso dal colloquio non fa che confermare la difficoltà che il (Omissis) ebbe nell’accettare il matrimonio per cui la sua fu una scelta dettata dalle esigenze del momento e non da un rapporto maturato sul piano dell’affettività e fondato su progettualità condivise e proiettate nel futuro della loro vita che poi in effetti mostrò lacune, fragilità e naturali incomprensioni” (Summ. Atti Suppletivi, p. 278).

14)In atti vi è anche una perizia di parte convenuta redatta dal dott. Valente il quale conclude: “L’analisi della personalità del (Omissis) non ha messo in luce anomalie psichiche talmente gravi da limitare in misura sostanziale, sia nel periodo precedente il matrimonio che successivamente, l’esercizio di una sufficiente discrezione di giudizio rispetto al negozio da compiere, da impedire l’espressione del consenso, la convivenza coniugale e l’assunzione degli obblighi essenziali del matrimonio” (Summ. Atti Suppletivi, p. 303).

15)L’attore così spiega le motivazioni che lo indussero a contrarre matrimonio con la (Omissis): “Pervenimmo al matrimonio sia per reciproca attrazione fisica, sia perché io ritenevo di poter essere utile con la mia professionalità ad affrontare i problemi dell’azienda familiare di (Omissis), specie per la parte fiscale, nonché perché ero arrivato già all’età di 33 anni. Entrambi eravamo contenti perché sposandoci dovevamo fare anche una bella festa. In quel periodo io mi trovavo in uno stato di esaltazione perché mi sentivo realizzato professionalmente e perché l’Amministrazione Civile mi aveva riconosciuto i meriti che non aveva fatto l’Amministrazione Militare. Il matrimonio in questo contesto era un contorno, un’ulteriore conquista sociale, un’occasione di festa per manifestare le mie conquiste. Avevo rimosso Io stress e la sofferenza che l’Amministrazione Militare mi aveva procurato perché non riusciva a valorizzarmi adeguatamente. Tale situazione è iniziata con un’immeritata punizione disciplinare inflittami dal Tenente Colonello Minerva. In tale contesto sono finito per due giorni nell’Ospedale Militare al reparto delle Degenze Speciali, a causa di un collasso psicofisico” (Summ. 65-66/7). Come si può notare non vi è alcun cenno da parte dell’attore della sua volontà di costituire una comunione di vita e di amore con la convenuta né vi sono accenni di sorta alla persona della convenuta. Tutto ciò è in perfetta linea con la sua personalità che emerge dalla perizia ex — officio e dalle due perizie di parte attrice. La convenuta, pur opponendosi alla iniziativa giudiziaria dell’attore ammette che egli è “un po’ rigido nelle sue convinzioni, un pò materialista se vogliamo, mi sembrava un pò attaccato al denaro e alla carriera” (Summ. 50/4). Interessanti sono alcune dichiarazioni dei testimoni. La sorella dell’attore, dice: “(Omissis) è di carattere non facile, non semplice, sempre molto combattuto, nonostante volesse fare bene, fino al massimo, non riusciva, tranne che nella carriera professionale, dove si distingue per le sue capacità” (Summ. 87/4). Il dott. (Omissis), neuropsichiatra militare, depone: “L’attore si è rivolto a me, nel settembre 2017 per un incontro in cui mi ha parlato della sua vita chiedendomi se potessi certificare lo stato d’animo e la conflittualità che lui viveva al tempo in cui lavoravamo insieme nell’Ospedale Militare di Bari, dalla fine ’87 alla fine ’88. In tale periodo avemmo degli incontri informali, sia nel mio studio del reparto Neuropsichiatrico, sia in altri momenti della giornata lavorativa, con colloqui in cui lui mi chiedeva aiuto per superare e gestire meglio un periodo di stress lavorativo, connesso al delicato lavoro richiesto dal suo incarico, che gli provocava degli equivalenti ansiosi somatici (sudorazione ecc.) da me riportati nel certificato del 14. 09.2017 già agli atti. Lo stress era anche determinato dall’aver terminato un corso di laurea Magistrale di Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Torino. Contemporaneamente emergeva uno stato, a detto del sottoscritto, di ambivalenza con demotivazione alla propria professione militare e ambizioni di carriera in altri ambiti” (Summ. p. 92). (Omissis), depone. “Secondo me la questione di fondo è la sua strutturale incapacità decisionale, che non gli ha fatto conseguire quella maturità necessaria, a mio avviso, per un passo cosi impegnativo come è il matrimonio” (Summ. 97/2-15). Il cugino di secondo grado dell’attore, testimonia: “(Omissis) ha un carattere irrequieto, poco malleabile, molto sicuro di sé stesso, molto narcisista, con poca attenzione a chi sta attorno” (Summ. 100/5). Dall’esame complessivo degli atti emerge pertanto la credibilità della tesi attorea.

16)Le gravi circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti della vicenda, la perizia d’ufficio e la perizia di parte attrice dimostrano che l’attore quando contrasse matrimonio non valutò criticamente la scelta sponsale. Si giunge quindi alla certezza morale per il grave difetto di discrezione di giudizio dell’attore circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente (can. 1095 n. 2).

B) INCAPACITA’ DELL’ATTORE AD ASSUMERE GLI OBBLIGHI ESSENZIALI DEL MATRIMONIO PER CAUSE DI NATURA PSICHICA (CAN. 1095 N. 3)

17)Il Collegio, esaminati gli atti di causa, giunge alla certezza morale circa il capo di nullità in oggetto. Il perito ex — officio ha diagnosticato nell’ attore tempore matrimonii una grave anomalia psichica. Infatti, così scrive: “In seguito alle sopra esposte considerazioni ed all’esame peritale diretto dell’ attore, si ritiene che il (Omissis), tempore celebrationis, fosse affetto da “Disturbo di Personalità con tratti egocentrici, istrionici e borderline” (Summ. p. 262). Il perito d’ufficio sottolinea l’antecedenza e la gravità della causa: “L’indagine peritale condotta sul (Omissis), mediante colloqui clinici e raccolta dei dati anamenestico – clinici, valutazione psicodiagnostica tramite test di Rorschach e MMP-I, ed approfondito esame psichico, non lascia dubbi circa la sussistenza, allo stato attuale come all’epoca del matrimonio, di una siffatta patologica struttura di personalità” (Summ. p. 262). Infine, il perito annota: “La convenuta stessa ha sottolineato le notevoli difficoltà relazionali comparse fin dall’inizio del matrimonio ed attribuite alla marcata rigidità caratteriale dell’attore, ai suoi comportamenti intransigenti, ipercritici, oppositivi, disfunzionali ed antitetici al buon andamento della vita familiare, ed alle sue profonde anomalie della struttura di personalità, con conseguente impossibilità di trovare una sintesi e di addivenire, malgrado il matrimonio sia durato diversi anni e siano nati tre figli, ad una sia pur minima ricomposizione del rapporto coniugale” (Summ. p. 263). Il perito ex — officio si sofferma ulteriormente sulla incapacità dell’attore di costituire una comunione di vita e di amore: “Di diverso tenore è, invece, il discorso sulla capacità di costituire una comunione di vita e di amore. In questo caso si ritiene che le anomalie psichiche da cui era affetto l’attore abbiano giocato un ruolo molto incisivo e di grande condizionamento sulla sua capacità di assumere ed adempiere gli obblighi essenziali del matrimonio. Infatti, si ritiene che i tratti egocentrici ed istrionici del carattere con la sottostante struttura di personalità — tutti elementi che si declinano in modalità psicopatologiche di essere, pensare, sentire, percepire, relazionarsi, comportarsi ecc. — abbiano condizionato in maniera severa e profonda la capacità di stabilire e mantenere una relazione interpersonale ordinata al matrimonio. Il totius vitae consortium tra marito e moglie si sostanzia mediante una profonda ed autentica integrazione spirituale ed affettiva, contraddistinta da requisiti specifici come la mutua donazione di se stessi e l’accettazione dell’altra persona, il rispetto, la reciprocità e la comprensione, l’andare incontro alle esigenze altrui, l’idonea comunicazione e complementarietà, l’affrontare insieme e il condividere le soddisfazioni e le delusioni che la vita quotidiana distribuisce un po’ a tutti” (Summ. p. 265). Il perito ex — officio aggiunge: “Nessuno può obbligarsi a ciò che non è in grado di fare. Allo stesso modo, le gravi perturbazioni della personalità dell’attore e, in particolare, i tratti egocentrici e narcisistici, insieme alle valenze strumentali che il (Omissis) aveva imputato alla (Omissis) (non dimentichiamo il vissuto familiare matriarcale) all’interno del vincolo coniugale soprattutto sotto forma di fonte di aiuto e di gratificazione personale, rendevano impossibile per l’attore stesso sia stabilire un dialogo sintonico e, costruttivo con la convenuta e sia realizzare una relazione personale avente le caratteristiche minimali di una comunione di vita” (Summ. p. 265). Il perito si sofferma sulle circostanze della vita matrimoniale: “In quest’ottica, il matrimonio appare costellato da una serie di evidenze, tra comportamenti dell’attore ed eventi di vita vissuta, che comprovano l’incapacità relazionale dell’attore nell’ambito del legame coniugale. Tra i fatti più importanti non vi è dubbio che si colloca la drammatica e prematura perdita del figlio. Anche in questo caso, l’attore reagì con le consuete modalità psicopatologiche dimostrando di essere incapace di elaborare il lutto. Infatti, si lasciò trascinare da una primitiva modalità di scarica della rabbia, rappresentata dallo sviluppo di un pensiero proiettivo e di un agito impulsivo, che lo indusse ad attribuire la responsabilità della morte del figlio alla moglie e ai medici che lo tennero in cura” (Summ. pp. 265-266).

18)Al libello è stata allegata una perizia di parte redatta dal dott. Poli, il quale svolge delle considerazioni utili anche per sostenere il capo di nullità in oggetto. Il perito di parte attorea scrive: “A questa immaturità (psicoaffettiva) or ora considerata, possono spesso associarsi specifiche alterazioni della personalità che, a seconda delle caratteristiche, possono identificarsi in una determinata tipologia; nel caso specifico accanto alla immaturità il (Omissis) presenta “tratti istrionici e narcisistici” di personalità” (Summ. p. 25). Il dott. Poli descrive le patologie riscontrate: “L‘atteggiamento sia istrionico che narcisitico (possono associarsi per molti aspetti nelle caratteristiche) secondo il DSM — IV si contraddistingue per una emotività pervasiva ed eccessiva ed un comportamento di ricerca dell’attenzione verso la quale sono particolarmente orientati; questi atteggiamenti sono presenti in vari contesti della vita di questi soggetti che, se non vengono tenuti in considerazione provano disagio entrando in uno stato di tensione emotiva. Spesso questi soggetti posti di fronte alla richiesta di particolari impegni da assumersi (nel caso specifico del matrimonio) sono insicuri nel senso che preferiscono impegnarsi in altri campi (fama, prestigio, arrivismo) piuttosto che farsi coinvolgere dai sentimenti e dall’amore verso un’altra persona con la quale progettare un futuro di vita insieme” (Summ. p. 25). Il perito di parte attorea, poi aggiunge: “ Questi comportamenti orientati verso il protagonismo, l’affermazione e una instabilità emotiva, li troviamo nel (Omissis) che ammette di essere “protagonista”, “perfezionista” e di aspirare a traguardi sempre più prestigiosi, ma emotivamente instabile nei rapporti umani e nelle relazioni interpersonali specie se sono impegnative come la scelta del matrimonio alla quale è giunto senza discernere gli obblighi ad essa connessi con la dovuta libertà e volontà” (Summ. p. 25). Il perito di parte attorea, scrive ancora: “Infine un accenno riteniamo opportuno fare sull’aspetto isterico della personalità del (Omissis) evidenziato nella scala di autovalutazione a lui somministrata che, in certo qual modo, si sovrappone ai tratti di personalità (Istrionico e Narcisistico) prima considerati. Infatti, la personalità isterica si contraddistingue, sul piano affettivo, per una notevole immaturità che si esprime nella incapacità a tollerare le frustrazioni, scarso controllo emozionale, bisogno di attenzione, egocentrismo unitamente, sul piano comportamentale, ad atteggiamenti di inautenticità con esibizionismo, vanitosità e falsificazione degli avvenimenti” (Summ. p. 25).

19)Nella seconda perizia presentata dal dott. Poli, al termine dell’indagine peritale ex — officio del dott. Schiraldi, si legge: “Alla luce di quanto emerso dagli atti e, in modo particolare, dagli incontri avuti con il perito d’ufficio, abbiamo ritenuto opportuno anche noi, avere altri colloqui con il sig. (Omissis) allo scopo di evidenziare le sue attuali condizioni psichiche rispetto a quanto rilevato 2 anni fa ma anche per approfondire, attraverso una ulteriore indagine psicodiagnostica, la sua personalità nei confronti della sua vita affettiva ed eventuali cambiamenti nel campo del lavoro. Il suo approccio al dialogo è sempre improntato ad una esuberanza dialettica disordinata e confusa nella quale predominano sempre discorsi orientati al suo lavoro in cui però vi sono segni di rimpianto per un passato non vissuto in maniera equilibrata quando non ha saputo discernere fra le relazioni umane e gli arrivismi da cui si è fatto coinvolgere” (Summ. Atti Suppletivi, p. 278). Il perito di parte attorea scrive ancora: “Il soggetto, da quanto evidenziato, può collocarsi nell‘area psicotica; caratterialmente evidenzia tratti evidenti di immaturità con note di narcisismo, freddezza e rigidità comportamentale come una persona che ambisce a raggiungere qualcosa di importante perché si ritiene persona valida, ma se non riesce ad ottenerla la colpa non è sua ma degli altri (distacco alloplastico); di conseguenza può diventare antisociale desiderando altri ambiti per essere gratificato come vuole lui” (Summ. Atti Suppletivi, p. 279). Il perito di parte attorea, aggiunge: “La struttura della sua personalità è caratterizzata da egocentrismo e megalomania per cui spesso pensa di essere nel merito su qualcosa e fa di tutto per ottenerla anche attraverso comportamenti manipolativi che lo portano ad agire piuttosto che a riflettere; questi atteggiamenti di supremazia lo rendono insofferente nei confronti delle norme e delle convenzioni sociali. Nelle relazioni interpersonali impegnative teme di farsi profondamente coinvolgere dal punto di vista emotivo per cui diffida degli altri fino al punto di manifestare sentimenti di insicurezza e quindi stimarsi poco per poi ritornare su se stesso e raggiungere gli obiettivi più alti perché questo lo rivaluta agli occhi degli altri e Io tira fuori da una mediocrità pensata ma mai accettata” (Summ. p. 280). Secondo il dott. Poli le condizioni dell’attore sono ancora oggi gravi: “…riteniamo opportuno che il soggetto si affidi ad un intervento psicoterapeutico per evitare un peggioramento dei suoi disturbi affettivi, emotivi e psicologici che potrebbero ripercuotersi nel campo degli impegni decisionali e di coinvolgimento in prima persona specie se tali incombenze lo legano a lungo (mi riferisco alla scelta matrimoniale libera e responsabile” (Summ. Atti Suppletivi p. 281).

20)La convenuta si è opposta anche a questo capo di nullità nella sua memoria di costituzione in giudizio così come nella sua deposizione (cfr. Summ. pp. 45 — 49); (cfr. Summ. 50/2), ma la sua opposizione si infrange sulle chiare deduzioni scientifiche della perizia ex — officio ulteriormente amplificate dalle due perizie di parte redatte dal dott. Poli. La convenuta poi nel ricorso per la separazione con addebito riporta diverse circostanze che sono a favore della tesi attorea. Infatti, si legge in esso: “Ben presto la ricorrente prese coscienza che nella vita del marito al primo posto si collocava la <carriera> professionale, in ragione della sua fortissima ambizione e che solo in secondo piano si poneva l’interesse per la famiglia. La scala di priorità del (Omissis) conseguentemente si riverberava in ogni scelta di carattere pratico e si concretizzava nella pressoché assenza del marito da casa. Il senso di vuoto che tali comportamenti generavano spinse la ricorrente a desiderare molto presto un figlio che potesse sopperirvi” (Summ. p. 124). E poi ancora si legge: “La frequentissima assenza del (Omissis) comportò che tutta la gestione della casa e del figlio ricadeva sulla moglie ma per di più quando il marito rientrava a casa era un continuo mettere in discussione le scelte della moglie” (Summ. p. 125). La convenuta quindi in tempo non sospetto davanti ad altro tribunale dichiara che l’attore non assunse l’onere essenziale del matrimonio del bonum coniugum. Perde, quindi, credibilità l’opposizione che la parte convenuta fa nel foro canonico alla iniziativa attorea.

21)Non godono pertanto di credibilità probatoria le deposizioni dei testimoni di parte convenuta che sostengono la normalità psichica dell’attore (cfr. Summ. 84/9; 106/9; 108-109/3; 113/3. Essi sono smentiti dalle prove peritali, dalla stessa convenuta e dalla teste di parte convenuta (Omissis), la quale ha avuto confidenze dirette dalla convenuta circa le dinamiche della vita coniugale e dice: “Dai suoi racconti emergeva la disarmonia e la discomunione che c’era tra i due coniugi, come se vivessero due vite parallele, come se condividessero solo lo stesso tetto” (Summ. p. 111/3). Di nessuna utilità è stata la deposizione di (Omissis), vicina di casa delle parti quando essi erano già sposati (cfr. Summ. 230/3), la quale non ha ricevuto alcuna confidenza in merito alle condizioni psichiche dell’attore (cfr. Summ. 232/9) ed ha dichiarato di sentire la convenuta tuttora solo a Natale e Pasqua (cfr. Summ. 230/3).

22)Le gravi circostanze della vicenda lumeggiate dalla perizia ex officio e dalle due perizie di parte attorea dimostrano che l’attore fu incapace di costituire una comunione di vita e di amore non essendo in grado di assumere il bonum coniugum. Si giunge, quindi, alla certezza morale circa I’ incapacità dell’attore ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (can. 1095 n. 3).

C)SIMULAZIONE TOTALE DA PARTE DELL’ATTORE
23)Esaminati gli atti di causa, non si giunge alla certezza morale circa il capo di nullità in oggetto. Infatti, il (Omissis) quando contrasse matrimonio era affetto da una grave anomalia psichica che gli impediva di apporre un positivo atto della volontà.
Opportunamente, infatti, questo capo di nullità fu concordato in subordine. Pertanto, non si può giungere alla certezza morale circa la simulazione totale da parte dell’attore.

24)Le quali cose esposte in dii itto ed in fatto, noi sottoscritti Giudici di turno, riuniti in seduta collegiale, alla presenza di Dio ed invocato il nome di Cristo, dichiariamo e sentenziamo quanto segue:

CONSTA DELLA NULLITA’ DEL MATRIMONIO PER GRAVE DIFETTO DI DISCREZIONE DI GIUDIZIO DELL’ATTORE CIRCA I DIRITTI E I DOVERI MATRIMONIALI ESSENZIALI DA DARE E ACCETTARE RECIPROCAMENTE (CAN. 1095 N. 2).

Si risponde pertanto al dubbio concordato: AFFERMATIVAMENTE

CONSTA DELLA NULLITA’ DEL MATRIMONIO PER INCAPACITA’ DELL’ATTORE AD ASSUMERE GLI OBBLIGHI ESSENZIALI DEL MATRIMONIO PER CAUSE DI NATURA PSICHICA (CAN. 1095 N. 3).
Si risponde pertanto al dubbio concordato: AFFERMATIVAMENTE
NON CONSTA DELLA NULLITA’ DEL MATRIMONI PER SIMULAZIONE TOTALE DA PARTE DELL’ATTORE.
Si risponde pertanto al dubbio concordato:
NEGATIVAMENTE

Le spese processuali sono liquidate secondo ìl tariffario del Tribunale e le Norme della CEI e sono poste a carico dell’attore e della convenuta.
Così sentenziamo. Ed ordiniamo che questa Nostra Sentenza definitiva sia notificata alle parti interessate e venga mandata ad esecuzione a norma del can. 1682 § 2 M.P. MIDI.
La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di difesa ammessi dal diritto (cann. 1619-1640 C.J.C), proponendo impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di Appello di Benevento o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.
L’appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (can. 1630, § 1, C.J.C.), e deve essere proseguito davanti al tribunale di Appello o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana, entro un mese dalla sua interposizione (can. 1633, C.J.C.).
Decorsi i predetti termini in assenza di impugnazione, la sentenza diventerà esecutiva, e sarà pertanto trascritta nei registri parrocchiali pertinenti (can. 1679), M.P. MIDI.
Si fa divieto all’attore (OMISSIS) di contrarre matrimonio senza la previa consultazione di Questo Tribunale (Dignitas connubii, art. 251 §1).
Dalla sede del Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese il giorno 5 marzo 2020
– Sac. Mario Cota, Preside del Collegio e Ponente
– Sac. Baldassarre Chiarelli, Giudice
– – Sac. Fabio Tangari, Giudice
– Dott. Patrizio Tarantino, Notaio

La sopra estesa sentenza è stata notificata alle parti interessate in data 20 maggio 2020
Il Cancelliere
Dott. Patrizio Tarantino