La Corte di Appello di Bari si è di recente espressa su una questione molto delicata e quanto mai attuale, attesa la discussione pubblica in tema di maternità surrogata, approfondendo anche aspetti ancora inediti nella giurisprudenza italiana, in modo da apprestare la miglior tutela possibile al diritto di una bambina nata a mezzo di surrogazione di maternità al mantenimento di entrambi i genitori nel proprio certificato di nascita, nonostante la recente separazione della coppia, e, di conseguenza, al suo diritto di essere cresciuta e mantenuta dalle stesse.
La questione, oggetto, come si vedrà, di plurime pronunce, rese in una serie di procedimenti tra loro collegati a filo doppio, involge una bambina nata mediante GPA da due mamme, che, dopo una lunga convivenza more uxorio, avevano contratto matrimonio negli USA e lì fatto legittimamente ricorso alla tecnica di procreazione medicalmente assistita – mediante conferimento di ovocita di una di loro, fecondazione con gameti maschili ed impianto nell’utero di una terza gestante – che, appunto, aveva fatto nascere la bambina, la quale, secondo la legge del luogo, aveva avuto iscritte entrambe le donne come genitori (parent) nel proprio certificato di nascita, poi trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bari.
Tutti i procedimenti in questione hanno origine dalla cessazione della relazione tra le due donne.
Infatti, a seguito della rottura del legame sentimentale, i primi ad adire il Tribunale erano stati i genitori della madre genetica (e, dunque, i nonni della bambina) che avevano chiesto la cancellazione della mamma intenzionale dall’atto di nascita.
A sua volta, la madre intenzionale, con ricorso ex art. 337 bis cc, aveva instaurato un altro giudizio per la regolamentazione dell’affidamento e del mantenimento della minore, che veniva sospeso sino alla definizione di quello avente ad oggetto l’atto di nascita, da un provvedimento che nelle more in ogni caso garantiva lo svolgimento di incontri, alla luce del ruolo genitoriale della madre intenzionale e del consolidato rapporto con la minore. Avverso detto provvedimento, la madre genetica proponeva reclamo, adducendo la mancanza della nomina di un curatore speciale, oltre che di un previo accertamento dello status filiationis tra la minore e la madre intenzionale nonché di un’istruttoria in ordine al superiore interesse della minore ed alle capacità genitoriali della madre intenzionale.
Si costituiva pertanto il curatore speciale della minore nominato dalla Corte, segnalando la pendenza di altro procedimento, instaurato ex artt. 330 dinanzi al Tribunale per i minorenni, nell’ambito del quale era stato disposto l’affidamento della minore in via provvisoria ai Servizi Sociali, la nomina di un Curatore speciale e l’espletamento di attività istruttoria, che si era effettivamente svolta con l’ausilio dei Servizi. Al contempo, attesa la reiterata violazione del provvedimento medesimo, da parte della madre genetica, quella intenzionale presentava, nell’ambito della predetta procedura ex art. 337 bis cc, ricorso ex art. 709 ter e 614 bis cpc.
È chiaro, dunque, che la Corte d’Appello viene adita per plurimi profili.
Da un lato, su reclamo della genitrice genetica avverso il decreto del Tribunale di Bari che aveva disposto d’ufficio l’affido della minore ai Servizi Sociali, con collocamento prevalente presso di sé, divieto di espatrio e frequentazione con la genitrice intenzionale. In particolare, veniva eccepita la nullità per la mancata nomina, da parte del Tribunale, di un curatore speciale, l’inammissibilità del ricorso ex artt. 709 ter cpc e 614 bis cpc in quanto proposto nell’ambito del procedimento sospeso sino alla definizione del giudizio sullo status filiationis, il difetto di legittimazione attiva in capo alla genitrice intenzionale, nei confronti della quale pendeva ancora accertamento dello status genitoriale; l’inammissibilità dell’azione ex art. 614 bis cpc e l’omessa sospensione del procedimento ex art. 709 ter cpc nelle more della definizione del giudizio di rettifica dell’atto di nascita. Infatti, dall’altro lato, la Corte d’Appello era stata altresì investita dei reclami avverso il decreto del Tribunale di Bari, n. 3656/2022, del 17.11.2022, che aveva rigettato il ricorso volto ad ottenere la rettifica dell’atto di nascita, alla luce della prevalenza della tutela dell’interesse della minore alla conservazione di uno status già acquisito a seguito della nascita e consolidato dalla trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero sin dal 2018, che aveva cristallizzato lo status filiationis anche nei confronti della madre intenzionale, per aver condiviso dal principio il progetto genitoriale con quella genetica. La Corte d’appello decide cioè di tutelare l’indiscutibile interesse del bambino a veder riconosciuto il legame con entrambe le mamme, sotto un profilo sociale ma anche giuridico, a tutti i fini che rilevano per la sua vita – dalla cura della sua salute, alla sua educazione scolastica, alla tutela dei suoi interessi patrimoniali e ai suoi stessi diritti ereditari –; ma anche, e prima ancora, allo scopo di essere identificato dalla legge come membro di quella famiglia o di quel nucleo di affetti, composto da tutte le persone che in concreto ne fanno parte.
Nell’altro giudizio, invece, deciso con provvedimento del 15 novembre 2022, la Corte supera preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del reclamo avverso il provvedimento del Tribunale che, sebbene adottato a titolo provvisorio ed urgente, incidendo su diritti personalissimi e di rango costituzionale suscettibili di tutela, assume carattere decisorio ed è, pertanto, reclamabile. Né ravvisa alcuna nullità per l’omessa nomina di un curatore speciale, perché si trattava di un provvedimento doverosamente adottato dal Tribunale al fine di regolamentare il diritto di visita, in attesa della definizione del procedimento sullo stato. Valorizza poi tutte le risultanze documentali, anche quelle emerse nel corso degli altri procedimenti, da cui emerge il ruolo genitoriale da sempre svolto da entrambe le mamme ed il consolidato rapporto sussistente tra genitrice intenzionale e la minore, da salvaguardare in ossequio all’interesse superiore della minore.
Condivide altresì l’affido della minore ai Servizi Sociali alla luce della forte conflittualità esistente tra le due donne e del concreto ed imminente rischio di ripercussioni pregiudizievoli sulla minore stessa. E va oltre. La Corte d’Appello conferma l’applicazione delle misure di cui agli artt. 709 ter e 614 bis cpc al fine di avviare un percorso per il recupero della figura genitoriale, a seguito del reiterato inadempimento, da parte della genitrice genetica alle disposizioni “provvisorie” dettate dal Tribunale, ritenuto pregiudizievole per il superiore interesse della minore in quanto idoneo a compromettere il rapporto con la madre intenzionale, in spregio del principio della bigenitorialità, che, interpretato proprio alla luce del best interest of the child, giustifica anche l’adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi dei diritti dei genitori. In questo senso, la Corte appresta tutela alla posizione del genitore non collocatario, che viene in rilievo proprio in quanto portatrice del diritto di visita del figlio minore, rispetto alle condotte pregiudizievoli poste in essere dall’altro genitore, integrative di inadempimenti gravi, che divengono ragione di sanzione e risarcimento dei danni, secondo il sistema modulare e flessibile voluto dal Legislatore all’art. 709 ter cpc.

Dott.ssa Vera Valente

 

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CORTE DI APPELLO DI BARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai signori Magistrati
Dott. Alessandra Piliego – Presidente rel.
Dott. Oronzo Putignano – Consigliere
Avv. Maria Rosa Caliandro – GA
per deliberare sul reclamo avverso il decreto reso dal Tribunale di Bari in data 11.01.2022 nell’ambito del procedimento n. 3027/2021
TRA
(OMISSIS n. 1) (avv.to OMISSIS)
Contro
(OMISSIS n. 2) (Prof. Avv. OMISSIS)
esaminati gli atti del procedimento;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 27.10.2022
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Va premesso in fatto che (OMISSIS n. 1) e (OMISSIS n. 2), dopo una lunga convivenza more uxorio, hanno contratto matrimonio in data 18.7.2016 in New York (USA) e hanno poi fatto ricorso in California alla tecnica di procreazione medicalmente assistita (cd. surrogazione di maternità) attraverso il conferimento di ovocita della (OMISSIS n. 1), fecondato con gameti maschili ed impiantato nell’utero di una terza gestante.
In data 27.11.2017 in Encinas, Stato della California (USA), è nata (OMISSIS).
L’atto di nascita, formato all’estero, riporta i nominativi di entrambe le donne indicate come genitori (parent) e quello di (OMISSIS).
In data 3.10.2018, su istanza di (OMISSIS n. 2) e (OMISSIS n. 1), il predetto atto è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bari (anno 2018, parte II, serie B, n. 359) dopo un iniziale provvedimento di diniego impugnato dalla (OMISSIS n. 2) e dalla (OMISSIS n.1), (proc. R.G. 4629/2018 V.G.).
A seguito della cessazione della relazione tra le due donne, il PM presso il Tribunale di Bari, su istanza di (OMISSIS 3 e 4), nonni della minore, con ricorso del 4.10.2021, promuoveva il procedimento n. 5591/2022 al fine di ottenere, ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. n. 396/2000, la rettifica del predetto atto di nascita nella parte in cui indica, quale genitore della minore, (OMISSIS n. 2), madre intenzionale .
Con ricorso ex art. 337 bis cc, (OMISSIS n. 2) instaurava il giudizio n. 3027/2021 avente ad oggetto la regolamentazione dell’affidamento e del mantenimento della minore OMISSIS.
Il Tribunale di Bari, con provvedimento del 12.1.2022, sospendeva, ex art. 295 cpc, il predetto giudizio n. 3027/2021 sino alla definizione di quello n. 5591/2021 disponendo che nelle more gli incontri tra la minore e la madre intenzionale si svolgessero in modalità protetta, secondo un calendario predisposto dagli operatori del Servizio Sociale del Comune di Bari – Municipio 2 e sotto la vigilanza degli stessi.
Valorizzava, al riguardo, il ruolo genitoriale della (OMISSIS n. 2), ed il consolidato rapporto tra la stessa e la minore come emergente dalla documentazione versata in atti.
Rimarcava, altresì, che, sin dal mese di aprile 2021, (OMISSIS n. 1) aveva impedito ogni contatto tra la figlia e la madre intenzionale con il conseguente concreto rischio di compromettere il rapporto tra le due.
Avverso il suddetto provvedimento (successivamente confermato in data 10.02.2022) ha proposto reclamo (OMISSIS n. 1), eccependo la nullità di tutti gli atti per non essere stato nominato un curatore speciale.
Censurava, altresì, il provvedimento per essere stato adottato in mancanza del previo accertamento dello status filiationis tra la minore e la madre intenzionale nonché in mancanza di un’istruttoria in ordine al superiore interesse della minore ed alle capacità genitoriali di (OMISSIS n. 2), soggetto terzo rispetto al rapporto genitoriale esistente solo tra la piccola e la madre genetica (OMISSIS n. 1).
Instava per l’annullamento del decreto e comunque l’immediata sospensione della sua efficacia.
Con memoria difensiva depositata in data 21/4/2022 si costituiva (OMISSIS n. 2), eccependo in via preliminare l’inammissibilità dell’interposto reclamo, avendo il provvedimento impugnato “natura provvisoria e non decisoria e, dunque, essendo privo del carattere della definitività, in quanto destinato ad essere successivamente modificato o confermato o revocato dalla decisione finale” e conseguentemente dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva e dell’esecuzione del decreto del 12/1/2022; nel merito rilevava l’infondatezza dei motivi del reclamo, di cui chiedeva l’integrale rigetto.
Si costituiva, altresì, l’avv.to OMISSIS nominata curatore speciale della minore con decreto di questa Corte del 28.04.2022 segnalando, in particolare, che la vicenda aveva già formato oggetto del procedimento ex artt. 330 ss. c.c. n. 590/2021 V.G. instaurato dinanzi al Tribunale per i minorenni di Bari, nell’ambito del quale era stato disposto l’affidamento in via provvisoria della minore ai Servizi Sociali, la nomina di un Curatore speciale e l’espletamento di attività istruttoria con l’acquisizione della Relazione dei Servizi sociali, datata 30/6/2021 a firma della dott.ssa OMISSIS e con l’ascolto dei medesimi Servizi all’udienza del 2/7/2021.
Chiedeva, pertanto, acquisirsi il fascicolo relativo al procedimento n. 590/2021 VG e ribadiva la necessità di un approfondimento istruttorio.
Questa Corte, con provvedimento reso all’esito della camera di consiglio del 12.07.2022, disponeva l’acquisizione del fascicolo relativo al procedimento n. 590/2021 instaurato dinnanzi al Tribunale per i Minorenni di Bari e riservava la decisione all’esito della definizione del menzionato giudizio n. 5591/2021.
Nello more, stante la reiterata violazione, da parte della (OMISSIS n. 1), del predetto provvedimento del Tribunale del 12.01.2022, (OMISSIS n. 2) presentava, nell’ambito della predetta procedura ex art. 337 bis cc , ricorso ex art. 709 ter e 614 bis cpc instando per l’adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni.
Si è costituita (OMISSIS n. 1), in data 27.6.2022, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dell’istanza e in subordine, la sospensione del subprocedimento in attesa della definizione del giudizio R.G. 5591/2021 V.G. e del reclamo pendente presso la Corte di Appello avverso il provvedimento del 12.1.2022; nel merito, il rigetto del ricorso.
Con decreto del 12.07.2022, depositato il 21.07.2022, il Tribunale di Bari accoglieva il ricorso e disponeva d’ufficio l’affido della minore OMISSIS ai Servizi Sociali del Comune di Bari-Municipio 2 con collocamento prevalente presso l’abitazione della genitrice (OMISSIS n. 1), con divieto di espatrio per quest’ultima e per la minore.
Ammoniva, a norma dell’art. 709 ter c.p.c., la genitrice resistente (OMISSIS n. 1), invitando la stessa a cessare, immediatamente, ogni condotta pregiudizievole alla frequentazione tra la (OMISSIS n. 2), e la minore.
Condannava la (OMISSIS n. 1), ai sensi dell’art. 709-ter II comma c.p.c., al risarcimento del danno in favore di (OMISSIS n. 2), nella misura di Euro 2.000,00, oltre a interessi legali dalla data della decisione al soddisfo nonché, al risarcimento del danno in favore della figlia OMISSIS, nella misura di Euro 2.000,00.
Valorizzava le risultanze delle relazioni dei Servizi Sociali versate in atti da cui emergeva l’ingiustificata mancanza di collaborazione da parte della (OMISSIS n. 1), che, sebbene più volte convocata dai Servizi Sociali, si era resa sempre indisponibile a presenziare fatta eccezione per due isolate occasioni, in data 13.04.2022 e l’8.06.2022.
Segnalava, altresì, che la stessa, in sede di memoria difensiva, aveva riferito di trascorrere lunghi periodi all’estero con la minore senza, tuttavia, il previo consenso dell’altro genitore né l’autorizzazione del Tribunale.
Precisava che l’atto di nascita della piccola OMISSIS, recante l’indicazione di entrambe le donne come genitori, risultava regolarmente trascritto, sin dal 2018, nei Registri dello Stato Civile del Comune di Bari e che le reiterate condotte ostruzionistiche della (OMISSIS n. 1), erano lesive del superiore interesse della minore sicchè era necessario disporre l’affidamento di quest’ultima ai Servizi Sociali pur mantenendo il collocamento presso l’abitazione della madre genetica.
Concludeva che la predetta condotta ostativa posta reiteratamente in essere dalla (OMISSIS n. 1) giustificava l’adozione dei provvedimenti ex art. 709 ter cpc e 614 bis cpc.
Ordinava, infine, la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede per le determinazioni di competenza.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto reclamo (OMISSIS n. 1), eccependo preliminarmente:
1) la nullità per la mancata nomina, da parte del Tribunale, di un curatore speciale e per inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale del Tribunale giudicante ex art. 50 quater cpc”;
2) l’inammissibilità del ricorso ex artt. 709 ter cpc e 614 bis cpc in quanto proposto nell’ambito del procedimento n. 3027/21 rgvg sospeso dal Tribunale di Bari ex art. 295 cpc, sino alla definizione del giudizio n. 5591/2021;
3) il difetto di legittimazione attiva in capo a (OMISSIS n. 2), in quanto il procedimento ex art. 709 ter cpc presuppone l’accertamento dello status genitoriale;
4) l’omessa sospensione, da parte del Tribunale, del procedimento ex art. 709 ter cpc nelle more della definizione del predetto giudizio n. 5591/2021;
5) l’inammissibilità dell’azione ex art. 614 bis cpc.
Nel merito contestava il provvedimento reclamato per aver ritenuto la ingiustificata indisponibilità agli incontri protetti da parte della (OMISSIS n. 1), che, invece, aveva sempre riscontrato le missive dei Servizi sociali.
Per le stesse ragioni contestava il provvedimento sotto il profilo della modifica dell’affidamento della minore e delle statuizioni consequenziali.
Si è costituita (OMISSIS n. 2), contestando la fondatezza dell’avverso reclamo e chiedendone il rigetto.
All’udienza del 27.10.2022, questa Corte, previa riunione dei due procedimenti, ha riservato la decisione.
I reclami sono infondati.
Preliminarmente deve essere superata l’eccezione di inammissibilità del reclamo avverso il provvedimento del Tribunale del 12.01.2022 che, sebbene adottato a titolo provvisorio ed urgente, incidendo su diritti personalissimi e di rango costituzionale suscettibili di tutela, assume carattere decisorio ed è, pertanto, reclamabile dinanzi alla Corte di Appello.
Né si ravvisa alcuna nullità per l’omessa nomina di un curatore speciale trattandosi di un provvedimento doverosamente adottato dal Tribunale al fine di regolamentare il diritto di visita, tra la minore e (OMISSIS n. 2), nelle more della definizione del procedimento principale ex art. 337 bis cc sospeso in attesa della definizione del procedimento sullo stato n. 5591/2021 VG.
Ciò posto, va evidenziato che il Tribunale di Bari, con decreto n. 19667/2022 del 7.09.2022, emesso nell’ambito del predetto giudizio n. 5591/2021 rg, ha rigettato il ricorso presentato da (OMISSIS nn. 3 e 4), mirato ad ottenere, ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. n. 396/2000, la rettifica dell’atto di nascita n. 359 parte II serie B anno 2018 Comune di Bari relativo a OMISSIS (n. Encinas, Los Angeles, USA, il 27.11.2017).
Questa Corte di Appello, investita dei reclami avverso il predetto provvedimento, li ha rigettati con decreto n. 3656/2022 del 17.11.2022 condividendo la prevalenza della tutela dell’interesse della minore alla conservazione di uno status filiationis già acquisito a seguito della nascita e consolidato dalla trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero sin dall’anno 2018.
Ed infatti, l’atto di nascita della minore, regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bari cristallizza la genitorialità e quindi lo status filiationis anche nei confronti di (OMISSIS n. 2), madre intenzionale, per aver condiviso, con (OMISSIS n. 1), il progetto genitoriale.
Peraltro, dalle risultanze documentali presenti nel procedimento n. 3027/2021, emerge il ruolo genitoriale da sempre svolto dalla (OMISSIS n. 2), ed il consolidato rapporto sussistente tra la medesima e la minore.
Eloquente, al riguardo, è la relazione del 17.06.2021 a firma del dirigente della scuola materna omissis in cui si dà atto: “La partecipazione delle Sig.re (OMISSIS n. 1) e (OMISSIS n. 2), entrambe dichiaratesi Mamme della minore in oggetto al momento dell’iscrizione a Scuola, hanno sempre avuto un rapporto diretto e frequente con le Insegnanti della piccola Alessandra; alternandosi tranquillamente l’una all’altra o anche insieme sino al 16.04.2021, data in cui a Scuola si è capito che le due avessero litigato sul tema” (vd. dichiarazione in atti).
Ancora, nella relazione dei Servizi Sociali del 30.06.2021 viene segnalato che “…appare evidente che non ci sono elementi di trascuratezza nei confronti della minore, è però presente una confusività rispetto ai ruoli genitoriali della piccola, oltre che un’elevata conflittualità tra le due donne” (vd…)
L’avv.to OMISSIS, nominata curatore speciale nell’ambito della procedura dinnanzi al Tribunale per i Minorenni di Bari, nella comparsa di costituzione del 22.06.2021, riporta quanto segue: “Nel nostro caso, OMISSIS risulta formalmente figlia di (OMISSIS n. 1) e (OMISSIS n. 2), come si evince dall’atto di nascita. A tale constatazione di tipo formale, non si oppone alcun dato sostanziale, nel senso che sia la pediatra, sia il responsabile della scuola frequentata dalla minore riconoscono che entrambe hanno sempre svolto il ruolo genitoriale e, anzi, nella comunicazione di quest’ultimo si legge che OMISSIS patisce la mancanza della signora (OMISSIS n. 2)” (vd. comparsa pag. 2).
Trattasi di emergenze documentali univoche idonee, di per sé sole, a provare il ruolo genitoriale concretamente svolto dalla (OMISSIS n. 2), nei confronti della piccola anche a prescindere dalla copiosa documentazione fotografica, allegata dalla difesa della (OMISSIS n. 2), (che riscontra plasticamente lo svolgimento del suddetto ruolo nella quotidianità).
Tali argomentazioni si ritengono assorbenti di tutti gli altri motivi di reclamo sollevati avverso il provvedimento del Tribunale del 12.01.2022 funzionale alla tutela dell’interesse superiore della minore a salvaguardare il rapporto tra la stessa e la mamma intenzionale.
Per le medesime ragioni, risulta, altresì, superata la censura, sollevata con il reclamo avverso il provvedimento del 21.07.2022, relativa al difetto di legittimazione passiva in capo a (OMISSIS n. 2), che, al contrario, trova documentale fondamento nell’atto di nascita di OMISSIS formato all’estero e trascritto, in data 3.10.2018, su istanza di (OMISSIS n. 1), nei registri dello stato civile del Comune di Bari (anno 2018, parte II, serie n. 359).
Non ricorrono i presupposti per la nomina, nel sub procedimento ex artt. 709 ter e 614 bis cpc, di un curatore speciale, non ravvisandosi, in via diretta, profili di conflitto di interessi bensì la violazione, da parte della (OMISSIS n. 1), del provvedimento del Tribunale dell’11.01.2022 che ha regolato, in via provvisoria gli incontri tra la minore e la madre intenzionale.
Per le stesse ragioni non v’è alcun profilo di inammissibilità del predetto sub procedimento funzionalmente collegato non già al procedimento n. 3027/21 sospeso ex art. 295 cpc ma proposto a seguito dell’inadempimento, da parte della (OMISSIS n. 1), alle disposizioni provvisorie impartite dal Tribunale nelle more della predetta sospensione.
Nè si ravvisa alcuna nullità per inosservanza dell’art. 50 cpc trattandosi di un provvedimento collegiale laddove per mero errore materiale lo stesso indica come data di emissione il 12.07.2022.
Ammissibile è, altresì, la misura di coercizione indiretta ex art. 614 bis cpc.
Al riguardo, infatti, sono inconferenti le massime (Cass. n. 6471/2020 e n. 7262/2022) richiamate a pag. 21 dell’atto di reclamo in quanto afferenti a casi- diversi da quello de quo- di “mancata spontanea esecuzione della prestazione”.
Passando al merito, è condivisibile e corretto l’affido della minore ai Servizi Sociali alla luce della forte conflittualità esistente tra le due donne e del concreto ed imminente rischio di ripercussioni pregiudizievoli sulla minore stessa.
Il procedimento instaurato ex artt. 709 ter e 614 bis cpc trae origine dal reiterato inadempimento, da parte di (OMISSIS n. 1), alle disposizioni “provvisorie” dettate dal Tribunale nel provvedimento del 12.01.2022.
Il Tribunale, sulla scorta delle relazioni dei Servizi Sociali in atti, ha dato atto della mancanza di collaborazione, per l’attivazione degli incontri, da parte della (OMISSIS n. 1), che ha addotto impegni di lavoro e motivi di salute non documentati.
Solo in due occasioni, il 13.04.2022 e l’8.06.2022 la predetta si è recata all’incontro riferendo, tuttavia, di trascorrere lunghi periodi all’estero e di non essere in grado di pianificare le giornate.
Il Tribunale ha ritenuto i suddetti ripetuti comportamenti pregiudizievoli per il superiore interesse della minore in quanto idonei a compromettere il rapporto tra la stessa e la madre intenzionale ed ha adottato i provvedimenti di coartazione al fine garantire l’adempimento dei doveri genitoriali da parte della (OMISSIS n. 1).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, nell’interesse superiore del minore va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio che sia idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione del secondo (cfr. ex multis Cass. n. 18817/2015; n. 11412/2014; n. 9764/2019).
La lettura riservata dalla giurisprudenza di legittimità al superiore interesse del minore, inteso come diritto ad una crescita sana ed equilibrata, si è spinta sino a ritenere giustificata l’adozione, in un contesto di affidamento, di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori nell’apprezzato loro carattere recessivo rispetto all’interesse preminente del minore stesso (Cass n. 12954/2018; n. 24683/2013).
Ne consegue che, là dove la posizione del genitore non collocatario venga in rilievo in quanto portatrice del diritto di visita del figlio minore, essa riceve tutela dal sistema rispetto alle condotte pregiudizievoli poste in essere dall’altro genitore che, di ostacolo all’esercizio dell’altrui diritto ed integrative di inadempimenti gravi, divengono ragione di risarcimenti e sanzioni secondo il sistema modulare e flessibile voluto dal Legislatore all’art. 709 ter cpc.
Orbene, nel caso di specie, il provvedimento del Tribunale va a sanzionare comportamenti non già estemporanei della (OMISSIS n. 1), ma reiterati per un considerevole lasso temporale in assenza di qualsivoglia segnale di collaborazione e/o disponibilità mirato a trovare una soluzione alternativa al fine di garantire gli incontri tra la (OMISSIS n. 2) e la minore e quindi rispettare il provvedimento del tribunale del 12.01.2022.
Emblematico, in tal senso, è l’atteggiamento di preventiva chiusura adottato dalla (OMISSIS n. 1), nelle due uniche occasioni in cui si è recata agli incontri protetti, manifestando l’impossibilità di individuare, anche indicativamente, delle giornate per il prosieguo di detti incontri a causa dei propri impegni di lavoro all’estero, violando ulteriormente il provvedimento del Tribunale.
A fronte di tali univoche emergenze si giustifica l’applicazione delle misure di cui agli artt. 709 ter e 614 bis cpc disposte cumulativamente dal Tribunale al fine di avviare un percorso per il recupero della figura genitoriale.
I reclami vanno, pertanto, rigettati.
La peculiarità delle vicende oggetto di reclamo e lo stretto collegamento esistente tra la regolamentazione del diritto di visita con il, più volte menzionato, proc. n. 5591/2021 esitato in una pronuncia del Tribunale su una questione su cui si attende un intervento del nostro Legislatore, giustifica la compensazione integrale delle spese
questioni nuove nonché caratterizzate da un vuoto normativo

più volte menzionato, proc. n. 5591/2021 VG che ha affrontato una questione nuova.
PQM
La Corte di Appello, I sezione civile, rigetta i reclami di cui in premessa e compensa le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari del 15.11.2022
Il Presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piliego

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CORTE DI APPELLO DI BARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai signori Magistrati
Dott. Alessandra Piliego – Presidente rel.
Dott. Oronzo Putignano – Consigliere
Avv. Maria Rosa Caliandro – GA
per deliberare, nei procedimenti riuniti nn. 1504/2022, 1506/2022, 1525/2022, sui reclami proposti ex art. 739 co. 2 cpc avverso il decreto del Tribunale di Bari n. 19667/2022 del 7.09.2022
TRA
(OMISSIS n. 3 e 4) (avv.ti OMISSIS)
(OMISSIS n. 1) (avv.ti OMISSIS)
(avv.to OMISSIS), in qualità di curatore speciale della minore OMISSIS
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari
Ministero dell’Interno

Contro
(OMISSIS n. 2) (avv. OMISSIS)
Comune di Bari (avv.ti OMISSIS)

esaminati gli atti del procedimento;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 27.10.2022
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Va premesso in fatto che (OMISSIS n. 1) e (OMISSIS n. 2), dopo una lunga convivenza more uxorio, hanno contratto matrimonio in data 18.7.2016 in New York (USA) e hanno poi fatto ricorso in California alla tecnica di procreazione medicalmente assistita (cd. surrogazione di maternità) attraverso il conferimento di ovocita della (OMISSIS n. 1), fecondato con gameti maschili ed impiantato nell’utero di una terza gestante.
In data 27.11.2017 in Encinas, Stato della California (USA), è nata (OMISSIS). L’atto di nascita, formato negli USA, Stato della California, riporta i nominativi di entrambe le donne indicate come genitori (parent) e quello di (OMISSIS).
Il predetto atto, in data 3.10.2018, su istanza di (OMISSIS n. 1), veniva trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bari (anno 2018, parte II, serie B, n. 359) dopo un iniziale provvedimento di diniego impugnato dalla (OMISSIS n. 1) e dalla (OMISSIS n. 2), (proc. R.G. 4629/2018 V.G.).
A seguito della cessazione della relazione tra le due donne, il PM presso il Tribunale di Bari, su istanza di (OMISSIS 3 e 4), nonni della minore, con ricorso del 4.10.2021, promuoveva il procedimento n. 5591/2022 al fine di ottenere, ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. n. 396/2000, l’ordine di rettificazione del predetto atto di nascita nella parte in cui indica, quale genitore della minore, (OMISSIS n. 2) madre intenzionale .
Deduceva, in particolare, che la trascrizione era viziata dalla difformità tra lo stato di fatto effettivo e quello risultante dall’atto di nascita trascritto mancando un legame biologico tra la madre intenzionale e la minore.
Si costituivano (OMISSIS n. 1), e l’avvocato (OMISSIS), in qualità di curatore speciale della minore, aderendo alle conclusioni del PM.
Si costituiva (OMISSIS n. 2), contestando la fondatezza dell’azione di rettifica ed instando per il rigetto.
Si costituiva, infine, il Comune di Bari pure invocando una pronuncia di rigetto.
Il Tribunale, con il decreto n. 19667/2022 del 7.09.2022, rigettava il ricorso e compensava integralmente le spese.
Premetteva che vi era un atto di nascita formato all’estero e trascritto, sin dal 2018, in Italia e che la domanda di rettifica avanzata dal PM non riguardava l’intero atto bensì solo l’indicazione del genitore di intenzione.
Riteneva una perfetta corrispondenza tra quanto rappresentato nell’atto di nascita formato all’estero e quanto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bari e che, pertanto, la materia del contendere concerneva non già la legittimità della trascrizione effettuata bensì l’attribuzione dello status di figlio della minore rispetto alla madre intenzionale.
Richiamava, al riguardo, l’art. 33 L. n. 218/1995 e nell’individuare la legge più favorevole considerava prevalente la cittadinanza statunitense della minore che le consentiva di ottenere lo status filiationis con riferimento ad entrambi i soggetti che avevano partecipato al progetto genitoriale.
Aggiungeva che l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi, sia in ambito nazionale che sovranazionale, era nel senso di tutelare il superiore interesse del minore alla propria identità affettiva, relazionale, sociale e a mantenere il legame genitoriale acquisito nei confronti di entrambi i genitori, eventualmente anche in contrasto con la verità biologica della procreazione.
Richiamava, in particolare, le sentenze della Corte Costituzionale n. 32 e 33 del 2021 che avevano di fatto superato la pronuncia delle Sezioni Unite n. 12193/2019 nella parte in cui riteneva che l’interesse del minore nato da GPA fosse adeguatamente tutelato mediante lo strumento dell’adozione in casi particolari da parte del genitore intenzionale, auspicando un adeguato intervento del legislatore.
Sposava, quindi, un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 8 l. n. 40/2004 che, a fronte di un vuoto normativo nazionale, imponeva la conferma della trascrizione dell’atto di nascita originario della minore (OMISSIS), nella sua integrità, con indicazione di entrambe le donne quali suoi genitori, non ricorrendo alcuna concreta lesione della dignità della gestante prevalente rispetto alla tutela dei diritti del nato.
Concludeva che (OMISSIS n. 2) aveva condiviso il progetto genitoriale ed aveva svolto il ruolo di madre instaurando un consolidato rapporto con la minore e che tutto ciò non poteva venire meno a seguito della rottura della relazione sentimentale tra le due donne.
Avverso il suddetto decreto hanno proposto reclamo (OMISSIS 3 e 4), censurando che il primo giudice avrebbe erroneamente applicato:
– l’art. 95 DPR n. 396/2000, attesa la difformità tra la situazione di fatto e quella risultante dall’atto di nascita trascritto dal Comune di Bari consistente nell’errata indicazione dei genitori della minore nella parte in cui riporta (OMISSIS n. 2), quale madre di (OMISSIS), riconoscendone implicitamente la discendenza biologica;
– l’art. 33 L. n. 218/1995 in materia di filiazione omettendo, tuttavia, di considerare il disposto dell’art. 16 co. L. 218/95 secondo cui la legge straniera non è applicabile se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico.
Contestavano, altresì, l’erronea interpretazione delle sentenze n. 32/2021 e 33/2021 della Consulta che aveva affermato il vuoto normativo rispetto alla tutela dell’interesse del minore che poteva essere colmato solo da un intervento del Legislatore.
Chiedevano la revoca del decreto reclamato e per l’effetto disporre la rettifica dell’atto di nascita.
Ha proposto reclamo, altresì, il PM presso il Tribunale di Bari contestando che il primo giudice aveva erroneamente omesso di:
– considerare la sussistenza del legame biologico esclusivamente tra la minore e (OMISSIS n. 1),
– ravvisare il contrasto della trascrizione con l’ordine pubblico con conseguente erroneo richiamo all’art. 33 L. n. 218/95;
– operare un bilanciamento tra l’interesse del minore alla tutela della sua relazione familiare e la tutela della dignità della donna anonima che si era prestata alla tecnica di procreazione della maternità surrogata.
Si è costituita (OMISSIS n. 2), contestando la fondatezza degli opposti reclami e chiedendone il rigetto.
Anche il Comune di Bari si è costituito insistendo per il rigetto.
I reclami non possono essere accolti.
Le parti reclamanti hanno chiesto la rettifica della trascrizione dell’atto di nascita (anno 12, parte II, serie B, n. 359) di (OMISSIS), nella parte in cui riporta l’indicazione di (OMISSIS n. 2), in quanto madre intenzionale.
L’iniziativa giudiziaria è stata assunta in base all’art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Questa norma prevede che chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell’ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l’atto di cui si tratta, o presso il quale si chiede che sia eseguito l’adempimento.
Analogo procedimento può essere promosso in ogni tempo dal Procuratore della Repubblica
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile, è ammissibile soltanto nelle ipotesi in cui sia diretto ad eliminare una difformità tra la situazione di fatto, qual è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione di legge e quale risulta dall’atto dello stato civile, per un vizio, comunque e da chiunque originato nel procedimento di formazione dell’atto stesso; e giammai allorquando a fondamento della domanda di rettificazione venga, in realtà, dedotta una controversia di “stato” (cfr. sentt. nn. n. 21094/2009, n. 2776 del 27/03/1996, 10519 del 1990, 7530 del 1986, 1204 del 1984, 4922 del 1978, 2804 del 1964, 2888 del 1963).
Ciò perché la funzione degli atti dello Stato Civile è quella di attestare la veridicità dei fatti menzionati nei relativi registri ai sensi dell’art. 451 cc.
Orbene, nel caso di specie, l’atto di nascita della minore (n. a Encinas, stato della California, USA il 27.11.2017) è stato formato all’estero e reca l’indicazione, quali genitori (parent), sia di (OMISSIS n. 1), che di (OMISSIS n. 2).
L’atto, quindi, è stato trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bari in data 3.10.2018 su istanza di (OMISSIS n. 1), e riporta, sotto la voce “nome dei genitori”, l’indicazione e le generalità di (OMISSIS n. 2) e della predetta (OMISSIS n. 1).
Pertanto, come argomentato dal Tribunale, non è dato ravvisare alcuna difformità tra quanto rappresentato nell’atto di nascita formato all’estero e quanto successivamente trascritto in Italia.
Peraltro, nel caso di specie, non è stata proposta alcuna domanda ex art. 67 l.n. 218/1995 (di contestazione del riconoscimento del provvedimento straniero) e con l’istanza di rettifica ex art. 95 e ss del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (al fine di contestare la trascrizione dell’atto nei registri dello stato civile) non è stato impugnato l’atto nella sua interezza.
La corrispondenza tra la situazione di fatto e quella risultante dall’atto di nascita trascritto viene contestata sotto il profilo dell’assenza di un legame genetico tra la madre intenzionale (OMISSIS n. 2) e la minore che impedirebbe il riconoscimento del rapporto di genitorialità.
A riscontro i reclamanti hanno richiamato l’art. 12 della Legge 40/2004, che sancisce il divieto di surrogazione della maternità, da ritenere come norma di ordine pubblico.
Hanno, altresì, invocato la sentenza n. 12193/2019 delle SS. UU. della Corte di Cassazione che, in forza del divieto di maternità surrogata sancito dall’art. 12 co. 6 Legge 40/2004, qualificabile come principio di ordine pubblico, ha affermato l’impossibilità di riconoscere “efficacia ad un provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla maturità surrogata ed il genitore “di intenzione” munito della cittadinanza italiana”.
La censura, tuttavia, per come prospettata, non è condivisibile.
I reclamanti hanno rilevato la difformità tra quanto attestato dall’atto di nascita con esclusivo riferimento a (OMISSIS n. 2) e la realtà (di fatto) generativa della minore.
In realtà, ciò che contrasta con i principi dell’ordine pubblico vigenti nel nostro Paese è la cd. surrogazione della maternità in quanto tale, ossia il ricorso alla gestazione per altri che, tuttavia, non si esaurisce nella sola presenza di una madre cd. intenzionale.
Senza contare che (OMISSIS n. 1) è madre genetica ma non biologica della minore, per aver conferito un proprio ovocita, fecondato con gameti maschili di un donatore ed impiantato nell’utero di altra donna che ha portato a termine la gravidanza.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha ricondotto la materia del contendere sul diverso piano della conformità all’ordine pubblico dello status filiationis rispetto al genitore d’intenzione ed ha risolto la questione positivamente, richiamando, in particolare, il disposto di cui all’art. 33 L. n. 218/95 che, nella specie, individua come legge più favorevole per la minore quella americana che le consente di ottenere lo status filiationis rispetto ad entrambi i soggetti che hanno condiviso il progetto genitoriale.
Ha valorizzato, altresì, gli approdi della giurisprudenza, nazionale e sovranazionale, formatasi sull’argomento, la concreta ed effettiva condivisione del progetto genitoriale da parte della (OMISSIS n. 2) ed il ruolo di madre dalla stessa concretamente svolto nei confronti della minore che sopravvive, pertanto, alla situazione di conflittualità fisiologicamente insita nella fase patologica della coppia.
Il Tribunale ha inteso tutelare il superiore interesse del minore individuando come legge più favorevole quella americana che riconosce lo status filiationis con riferimento ad entrambi i soggetti che hanno condiviso il progetto genitoriale.
Allo stato, infatti, nonostante il monito cristallizzato nella nota sentenza n. 33/2021 della Corte Costituzionale, non si registra ancora alcun intervento da parte del nostro Legislatore mirato a porre rimedio all’attuale situazione di oggettiva insufficiente tutela del minore.
La difesa di (OMISSIS) e (OMISSIS) ha contestato l’applicazione dell’art. 33 L. n. 218/95 in quanto contrastante con il disposto di cui all’art. 16 co. 1 L. n. 218/1995 secondo cui “La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico”.
Ha concluso per l’applicazione automatica della legge italiana che vieta la maternità surrogata sanzionando tale pratica anche penalmente con la conseguenza chesarebbe “ammissibile e procedibile” la richiesta di rettifica della trascrizione dell’atto di nascita di (OMISSIS n. 2), invece rigettata dal Tribunale.
Anche questa censura non è condivisibile.
In realtà, l’art. 12 co. 6 L. n. 40/2004 punisce la surrogazione di maternità ex ante ma non disciplina la situazione concreta venutasi a creare ex post a seguito della violazione del suddetto divieto.
Trattasi, peraltro, di una situazione delicatissima involgendo gli interessi del minore nato a seguito di detta violazione ma del tutto estraneo alla stessa.
A fronte di un vuoto legislativo, la fattispecie deve essere decisa, pertanto, in base ai principi generali e costituzionali vigenti nel nostro ordinamento.
Ciò posto, il tema della rimozione di uno status filiationis già acquisito, attraverso la formazione di atto di nascita nello stato estero e la trascrizione in Italia dell’atto di nascita estero, è stato affrontato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 272/2017.
La Consulta, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale proprio dell’art. 263 c.c., ha chiarito che anche in presenza di una pratica vietata dal nostro ordinamento (com’è appunto il ricorso alla gestazione per altri), è necessario compiere un bilanciamento di interessi.
Partendo dal rilievo che pur prevedendo l’ordinamento “un accentuato favore …per la conformità dello status alla realtà della procreazione, va escluso che quello dell’accertamento della verità biologica e genetica dell’individuo costituisca un valore di rilevanza costituzionale assoluta, tale da sottrarsi a qualsiasi bilanciamento”. E ciò in quanto il favor veritatis deve essere bilanciato con il diritto del figlio alla stabilità della relazione, pur se costituita in mancanza di legame genetico con i genitori, con valutazione da operare caso per caso.
La Corte Costituzionale ha in tal modo riaffermato l’illegittimità di ogni automatismo nella valutazione di questioni inerenti i diritti dei minori (“Se dunque non è costituzionalmente ammissibile che l’esigenza di verità della filiazione si imponga in modo automatico sull’interesse del minore, va parimenti escluso che bilanciare quell’esigenza con tale interesse comporti l’automatica cancellazione dell’una in nome dell’altro”) ed ha indicato i parametri da porre a fondamento del giudizio di bilanciamento.
Il giudice dovrà operare nel bilanciamento “un giudizio comparativo tra gli interessi sottesi all’accertamento della verità dello status e le conseguenze che da tale accertamento possano derivare sulla posizione giuridica del minore…”
Ciò posto, diverso da quello de quo è il caso deciso dalle SSUU della Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 12193/2019 richiamata dai reclamanti, in cui si discuteva del riconoscimento dell’efficacia di un provvedimento straniero con il quale era stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternità surrogata e il genitore d’intenzione munito della cittadinanza italiana, che sottrae al giudice del merito ogni margine di valutazione.
Ma nella diversa ipotesi in cui oggetto del giudizio sia la domanda di rimozione di uno status già acquisito dal minore attraverso la formazione di atto di nascita nello stato di nascita e la trascrizione in Italia dell’atto di nascita estero, la stessa Consulta ha rilevato la necessità che venga compiuto un bilanciamento al fine di garantire il superiore interesse del minore.
E ciò in quanto il favor veritatis deve essere bilanciato con il diritto del figlio alla stabilità della relazione, pur se costituita in mancanza di legame genetico con i genitori, con valutazione da operare caso per caso.
Sulla stessa scia si è posta la Corte Costituzionale nella sentenza n. 33 del 2021 chiarendo ulteriormente che l’interesse di un bambino accudito sin dalla nascita da una coppia che ha condiviso la decisione di farlo venire al mondo è quello di ottenere un riconoscimento anche giuridico dei legami che, nella realtà fattuale, già lo uniscono a entrambi i componenti della coppia.
Indiscutibile è l’interesse del bambino a che tali legami abbiano riconoscimento non solo sociale ma anche giuridico, a tutti i fini che rilevano per la vita del bambino stesso – dalla cura della sua salute, alla sua educazione scolastica, alla tutela dei suoi interessi patrimoniali e ai suoi stessi diritti ereditari –; ma anche, e prima ancora, allo scopo di essere identificato dalla legge come membro di quella famiglia o di quel nucleo di affetti, composto da tutte le persone che in concreto ne fanno parte. E ciò anche laddove il nucleo in questione sia strutturato attorno ad una coppia composta da persone dello stesso sesso, dal momento che l’orientamento sessuale della coppia non incide di per sé sull’idoneità all’assunzione di responsabilità genitoriale (sentenza n. 221 del 2019; Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 22 giugno 2016, n. 12962; sezione prima civile, sentenza 11 gennaio 2013, n. 601).
Orbene, nel caso di specie, a fronte dell’obiettivo di assicurare tutela concreta all’interesse del minore va doverosamente considerata la piena condivisione del progetto genitoriale da parte di (OMISSIS n. 1) e (OMISSIS n. 2), inizialmente attraverso il matrimonio, dopo un lungo periodo di convivenza, in data 18.07.2016 in New York, e quindi con il ricorso alla pratica della fecondazione MPA che ha condotto al concepimento e alla nascita di e (OMISSIS) (il 27.11.2017) nel territorio di uno Stato dove la maternità surrogata non è contraria alla legge.
Con il trasferimento della piccola in Italia si è ulteriormente consolidato il rapporto tra la predetta e (OMISSIS n. 2), che la ha accudita, unitamente a e (OMISSIS n. 1), esercitando di fatto in maniera congiunta la responsabilità genitoriale come emerge dal provvedimento reso il 12.01.2022 (versato in atti nel giudizio di primo grado e richiamato dal provvedimento oggetto di reclamo), nell’ambito del proc.VG n. 3027/2021 promosso da (OMISSIS n. 2), per ottenere la regolamentazione dei rapporti tra le parti con riferimento ad e (OMISSIS), con cui il Tribunale di Bari chiarendo che (OMISSIS n. 2) “ha sempre svolto il ruolo genitoriale e che sussiste un consolidato rapporto tra la madre intenzionale e la minore”, ha disposto che la predetta, a fronte delle condotte impeditive poste in essere dalla (OMISSIS n. 1), incontrasse la minore in modalità protetta secondo un calendario predisposto dagli operatori del Servizio Sociale del Comune di Bari – Municipio 2, sotto la vigilanza degli stessi.
Tutte le suindicate oggettive emergenze escludono in radice che l’interesse della minore possa ritenersi soddisfatto dal riconoscimento del rapporto di filiazione con il solo genitore “biologico”.
A fronte, quindi, di tutto quanto sopra esposto, non può che essere condiviso il provvedimento del Tribunale che ha riconosciuto prevalenza alla tutela dell’interesse della minore ed alla conservazione di uno status filiationis già acquisito a seguito della nascita e consolidato dalla trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero sin dall’anno 2018. Status filiationis già riconosciuto, a seguito dell’atto di nascita straniero trascritto in Italia, che non può venire meno a seguito della rottura della relazione sentimentale tra le componenti della coppia.
I reclami vanno, pertanto, rigettati.
Le suesposte argomentazioni sono assorbenti di ogni altra questione e/o eccezione sollevata dalle parti.
Non ricorrono i presupposti per una pronuncia ex art. 96 cpc.
Si ravvisano, infine, valide ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della peculiarità e complessità della controversia
PQM
La Corte di Appello, I sezione civile, rigetta i reclami di cui in premessa e compensa le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari del 15.11.2022
Il Presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piliego