Il progetto sperimentale denominato “Famiglie Senza Confini”, avviato nel 2018 dall’Assessorato al Welfare del Comune di Bari, si propone di offrire a minori stranieri non accompagnati e neomaggiorenni (poco più di 200 unità nel 2021) già accolti nelle strutture di accoglienza per minori, comunità educative e strutture afferenti alla rete SAI (Sistema di Accoglienza Integrata), la possibilità di essere accolti e vivere un’esperienza educativa presso famiglie, coppie o persone singole capaci di offrire loro riferimenti affettivi ed educativi. Si tratta di un’iniziativa locale giuridicamente supportata dalla Legge 47/2017 (Legge Zampa), che all’art. 7 prevede in capo agli enti locali, la possibilità di promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l’affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza. Tale progetto contempla due differenti tipologie di affido, ovvero l’affido residenziale etero familiare a tempo pieno e per un periodo definito e l’affido diurno che consentirà al minore di essere accolto in un contesto familiare per periodi definiti quali, ad esempio, le festività, i fine settimana o semplicemente per alcuni incontri settimanali pianificati.

“Famiglie Senza Confini” ha obiettivi ambiziosi, dal momento che va oltre la tradizionale accoglienza nelle comunità per minori e a quest’ultima affianca l’accoglienza dei ragazzi in contesti familiari, composti da una o più persone, disposte a prendersene cura, che vengono accompagnate in un percorso individualizzato capace di tutelare i ragazzi e offrire loro nuovi e validi strumenti di inclusione sociale.

L’importante presenza in Italia di minori stranieri non accompagnati e il crescente numero di neomaggiorenni ha prodotto e consolidato un sistema nazionale di accoglienza per i suddetti, grazie ad un graduale ampliamento del Sistema SAI (ex SPRAR/SIPROIMI)  e l’implementazione di servizi sempre più fondati sul sostegno alla loro accoglienza e protezione ed anche sul potenziamento delle opportunità di effettiva inclusione sociale. Tale Sistema di accoglienza degli enti locali intende creare una sorta di unica filiera di accoglienza, costituita da interventi uniformi, grazie a più progetti dedicati ai minori stranieri non accompagnati, e sottoposta a procedure di monitoraggio omogenee definite da precise linee guida nazionali.

L’espressione minori non accompagnati definisce una categoria di persone, recentemente emersa e disciplinata, che caratterizza una parte dei fenomeni migratori e analizza una specifica fetta degli stessi. Tale categoria risulta essere particolarmente bisognevole di protezione dal momento che, come sostenuto da Papa Francesco, si tratta di soggetti tre volte indifesi, <<perché minori, stranieri e inermi>>, in quanto privi della capacità di agire, come minori, stranieri ed anche soli, ovvero senza figure adulte alle quali fare riferimento. La condizione di vulnerabilità ha portato il legislatore a produrre un corpo di norme organico e specifico, finalizzato a tutelare i minori non accompagnati e gli enti locali ad istituire progetti che gestiscono concretamente il processo di inclusione di questi soggetti deboli nella società locale.

La legge n. 47 del 7 aprile 2017 dedica a questi minori numerose disposizioni che tutelano la condizione degli stessi e riconosce loro la titolarità di tutti i diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori cittadini italiani o dell’Unione europea. La Legge Zampa definisce il minore straniero non accompagnato il “minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano”. La legge integra e riordina l’intera materia, oggetto da qualche anno di interesse anche a livello europeo, e prende in considerazione l’intero percorso dei minori che giungono da soli in Italia, partendo dal loro ingresso in territorio straniero e giungendo alla fase dell’inserimento nel tessuto sociale, ovvero al rientro nel paese di provenienza o in un qualunque altro paese europeo nel quale si renda possibile un ricongiungimento familiare.

Alla legge n. 47/2017 è seguita una importante sentenza della Corte di Cassazione, la n. 9199 del 3 aprile 2019, nella quale si stabilisce che, ai fini dell’applicazione degli istituti di tutela previsti dall’ordinamento, per la qualifica di minore straniero non accompagnato, necessita la sussistenza di due condizioni: l’assenza di soggetti che si occupino della cura, della custodia e che garantiscano il benessere del minore e l’assenza di soggetti che assumano la rappresentanza del minore e ne siano legalmente responsabili (la Corte in tal senso precisa che la rappresentanza legale appartiene esclusivamente ai genitori e non può essere dai medesimi delegata in forma privatistica ad alcun altro soggetto). Pertanto, al minore deve essere riconosciuto lo status di “non accompagnato” anche nel caso in cui siano presenti sul territorio italiano altri familiari, perché nessun altro oltre i genitori può garantire al minore assistenza e rappresentanza.

Lo scopo della normativa emanata in favore dei minori non accompagnati è quello di valorizzare l’individuo e attutire l’iniziale condizione di vulnerabilità attraverso interventi che considerino i minori stessi quali soggetti di diritto, che si affranca dalla condizione di completa incapacità di agire tradizionalmente attribuita loro, per garantire una progressiva autonomia, nel rispetto della loro indole, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni.