Con riferimento alla questione della titolarità, in capo a un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, del diritto soggettivo a essere ammesso al riparto del cinque per mille dell’IRPEF per gli esercizi finanziari dal 2006 al 2011, secondo il Tribunale di Bari tutti gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che soddisfino i requisiti previsti dalla legge n. 266 del 2005 vanno ammessi al godimento del beneficio del cinque per mille, a prescindere dalla concreta effettuazione di qualsiasi adempimento formale e/o procedurale che venga individuato dalla Pubblica Amministrazione, nell’esercizio della sua potestà di normazione secondaria. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che l’ente ecclesiastico dovesse essere comunque ammesso al riparto del cinque per mille dell’IRPEF, per gli esercizi finanziari innanzi indicati, a onta della mancanza di una formale iscrizione all’Anagrafe unica delle ONLUS: trattasi, infatti, di ente pur sempre riconducibile alla categoria soggettiva delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, D. Lgs. 460 del 1997. Tuttavia, l’introduzione in subiecta materia di una disciplina organica dei c.d. enti del Terzo settore per il tramite del D.lgs. 3 agosto 2017 n. 117 ha segnato una netta discontinuità rispetto al panorama normativo preesistente. Sicché, allo stato, per effetto dello ius superveniens, possono essere ammessi al riparto del cinque per mille dell’IRPEF, purché muniti dell’imprescindibile requisito soggettivo dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), i seguenti soggetti: le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni – siano esse riconosciute o non riconosciute – le fondazioni e gli altri enti di carattere privato, diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. Pertanto, de iure condito, tutti i richiamati soggetti, ivi inclusi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i quali aspirino al godimento del beneficio in discorso, devono preventivamente ottenere, all’esito del prescritto procedimento amministrativo, l’iscrizione al RUNTS, alla quale va, quindi, attribuita una valenza costitutiva.

Vito Gassi

Sentenza n. 1060/2022 pubbl. il 22/03/2022
RG n. 10987/2018
Repert. n. 1645/2022 del 22/03/2022

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
1^ SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, Dott. Alessandro Carra, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.C. al n. 10987/2018, posta in deliberazione all’udienza cartolare del 15.07.2021 e vertente fra le parti: PROVINCIA DI PUGLIA DEI FRATI MINORI CONVENTUALI, (C.F. …), con sede in … alla via …, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, giusta autorizzazione del Definitorio Provinciale, … (c.f. …), nato a … il …, rappresentata e difesa, … [RICORRENTE IN RIASSUNZIONE]
e
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro tempore (C.F. …), in persona del Ministro pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore (C.F. …), tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari presso i cui uffici siti in … sono ex lege domiciliati, [RESISTENTI IN RIASSUNZIONE]

FATTO E DIRITTO

Con atto di ricorso in riassunzione ritualmente notificato, la Provincia di Puglia Frati Minori Conventuali ha convenuto in giudizio il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Agenzia delle Entrate e ha dedotto che: -l’ente ricorrente in data 08-10/08/2017 ha notificato ricorso (integralmente riportato nel ricorso in riassunzione di cui ante) dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari; -il suddetto ricorso è stato depositato in data 17/08/2017 e iscritto al n. 2393/17 R.G.; -in data 11/09/2017 è stato emesso e pubblicato il decreto n. 2160/2017, con il quale la 6^ Commissione Tributaria Provinciale si è così pronunciata “… rilevato che non ricorrono i presupposti di particolare urgenza che giustifichino l’adozione dell’invocato provvedimento Presidenziale inaudita altera parte; P.T.M. rigetta l’istanza in esame, rimettendo alla Commissione, in composizione Collegiale ogni determinazione sulla istanza di sospensione e fissa a tale scopo l’udienza del 28.09.2017…”; -in data 30/11/2017 è stata emessa e depositata Ordinanza Collegiale n. 3018/2017, con la quale “…la Commissione dichiara il non luogo a procedere sulla istanza di sospensione. Dichiara il difetto di giurisdizione della CTP in favore del Giudice Ordinario”; -rimessa la causa sul ruolo all’udienza del 12/04/2018 per la trattazione della stessa in pubblica udienza, la causa veniva decisa con sentenza n. 1230 del 12/04/2018, depositata in data 16/05/2018, con la quale la Commissione adita si esprimeva nei seguenti termini “…anche in virtù dell’ultima sentenza di Cassazione Sezione Unite del 26/09/2017, che ha stabilito che in ordine alle controversie relative al “cinque per mille” è competente il Giudice Ordinario, rimette gli atti al Giudice Ordinario … P.T.M. la Commissione dichiara il proprio difetto di giurisdizione e rimette gli atti al G.O. …” (DOC. n. 2).
Tutto quanto sopra premesso la Provincia di Puglia Frati Minori Conventuali, come sopra rappresentata e difesa, ha concluso chiedendo che: -preliminarmente, in presenza dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora, sia concessa la sospensione cautelare dell’atto impugnato; -nel merito, disattesa ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione: a) sia accertata la illegittimità e venga pronunciato il consequenziale annullamento del provvedimento prot. n. 34/0006518/MA004.A001 del 3/08/2015, ricevuto in data 06/08/2015, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, con il quale comunicava alla ricorrente che l’Agenzia delle Entrate aveva adottato il “…provvedimento di esclusione dal riparto del cinque per mille dell’IRPEF per gli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, prot. n.23092 del 4/6/2014, nei confronti dell’ente “Provincia di Puglia dei Frati Minori Conventuali”, con sede legale in via … .”; b) per l’effetto sia dichiarata la non debenza della somma complessivamente richiesta a titolo di restituzione degli importi già percepiti per gli anni 2006-2007-2008-2009-2010; c) sia accertato il diritto di parte ricorrente a percepire il beneficio de quo per gli anni d’imposta 2011-2014, in quanto, pur inserita in elenco, veniva esclusa dal riparto della quota del 5 per mille dell’IRPEF, con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento di dette somme, ovvero, d) in subordine, previo annullamento dei provvedimenti di esclusione, sia accertato il diritto di parte ricorrente ad ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito ed in conseguenza della mancata attribuzione della quota del 5 per mille dell’IRPEF relativamente agli esercizi finanziari 2011-2014, in quanto, pur inserita in elenco, veniva esclusa dal riparto della quota del 5 per mille dell’IRPEF, nella misura da accertarsi secondo quanto stabilito dall’art. 10 del D.P.C.M. 26/04/2010 disciplinante le modalità del riparto del cinque per mille ovvero, secondo l’equo apprezzamento di codesto Tribunale adìto e, comunque, nei limiti del valore della presente controversia dichiarato in € 111.092,66 con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento di detta somma, con vittoria delle spese di giudizio.

Con memoria di costituzione si sono costituiti in giudizio il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Agenzia delle Entrate, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari la quale, previa contestazione della fondatezza delle deduzioni avversarie, ha concluso chiedendo il rigetto di ogni avversa pretesa nonché il rigetto del ricorso con vittoria di spese, diritti e onorari.
Con sentenza n. 1452/2020 il sottoscritto Giudice unico, non definitivamente pronunciando nel presente giudizio, disattese ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, ha accertato e dichiarato la sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario.
In data 15/07/2021, il sottoscritto Giudice istruttore ha assunto la causa in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito di scritti conclusionali: soltanto parte ricorrente procedeva al deposito di una comparsa conclusionale.

La domanda introduttiva come proposta dalla Provincia di Puglia dei Frati Minori Conventuali è parzialmente fondata e merita, quindi, di essere accolta nei termini di cui appresso.
Preliminarmente va rilevato come il Giudice ordinario oggi adito sia investito del potere-dovere di conoscere della fondatezza della pretesa restitutoria già avanzata ante causam dalla resistente Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia – Settore Servizi e Consulenza Ufficio Gestione Tributi, per il tramite del “Provvedimento di esclusione dal riparto del cinque per mille dell’IRPEF per gli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011”, emesso in Bari in data 4 giugno 2014, prot. n. 23092/2014, a firma del Direttore Regionale …
In buona sostanza, si tratta di stabilire se sia fondata la richiesta di restituzione del contributo del cinque per mille dell’IRPEF – Annualità 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, formulata ai sensi dell’art. 2033 del codice civile, del D.P.C.M. 20 gennaio 2006 come modificato dal D.P.C.M. 22 marzo 2006, del D.P.C.M. 16 marzo 2007, dell’art. 9, comma 1, lettera d) del D.P.C.M. 19 marzo 2008, dell’art. 12, comma 1, lettera d) del D.P.C.M. 3 aprile 2009 e dell’art. 13 comma 1, lettera d) del D.P.C.M. 23 aprile 2010.
Si ritiene, in ogni caso, con riguardo alla vicenda litigiosa che ci occupa, che non sussistano i presupposti fattuali e giuridici che possano giustificare, secondo quanto richiesto alla lettera a) pag. 14 del ricorso in riassunzione depositato in cancelleria il 26/07/2018, una declaratoria di illegittimità e una contestuale pronuncia costitutiva di annullamento del “provvedimento” emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale del III settore e della responsabilità sociale delle imprese, con il quale veniva comunicato, alla Provincia odierna ricorrente, la circostanza che l’Agenzia delle Entrate aveva adottato il provvedimento di esclusione dal riparto del cinque per mille dell’IRPEF per gli esercizi finanziari, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, prot. n. 23092 del 04/06/2014. Tanto va affermato sul rilievo che, nel caso di specie, il Giudice adito, lungi dal dover sindacare la correttezza dell’esercizio di un potere pubblicistico dell’Amministrazione, è chiamato, puramente e semplicemente, a verificare se e in che termini il godimento del beneficio del cinque per mille da parte della Provincia ricorrente in riassunzione, relativamente agli esercizi appena menzionati, integri oppure no gli estremi di un “indebito oggettivo”: un indebito che possa far sorgere, in capo alla stessa Agenzia delle Entrate, un diritto alla ripetizione, secondo quanto richiesto dalla nominata Agenzia, per il tramite del provvedimento di esclusione dal beneficio del cinque per mille, emesso in Bari il 04/06/2014, a firma del Direttore Regionale, … . Che, d’altronde, si tratti vagliare la fondatezza della pretesa restitutoria avanzata dall’Agenzia delle Entrate, al di fuori di qualsiasi controllo sulla correttezza dell’esercizio della funzione pubblica, è chiaramente desumibile dal tenore testuale del “provvedimento” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prot. 340006518/MA004A001, nel quale si individua, proprio nell’articolo 2033 del codice civile, quale tipica norma di relazione, la norma sostanziale di legge ordinaria su cui si fonda la richiesta di restituzione del contributo del cinque per mille dell’IRPEF, con la contestuale assegnazione alla Provincia odierna ricorrente del termine di giorni 60 per la restituzione del contributo, con riferimento agli anni finanziari testé menzionati, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT con maggiorazione degli interessi legali, decorrenti dalla data di erogazione delle risorse percepite, fino alla data della stessa richiesta, alla stregua del dettaglio di cui al prospetto analitico, contenuto nell’ambito dello stesso provvedimento di richiesta di restituzione. Nel contesto del medesimo “provvedimento” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Direttore Generale … avverte la Provincia di Puglia dei Frati Minori Conventuali del fatto che si sarebbe proceduto al recupero coattivo dei contributi e degli accessori agli stessi, con rivalutazione e interessi, laddove vi fosse stata una mancata o incompleta restituzione entro il termine previsto.
In definitiva, non v’è luogo a provvedere in ordine alla specifica richiesta di cui al capo a) della domanda introduttiva; si tratta, invece, di scrutinare la fondatezza delle successive pretese articolate dalla stessa Provincia ricorrente, ai successivi capi b) e c) della stessa domanda introduttiva.
Occorre, dunque, muovere dall’assunto che l’atto impugnato, con cui è stata statuita la gravata esclusione della Provincia di Puglia dei Frati Minori Conventuali dal beneficio del cinque per mille, lungi dalla denominazione ufficiale utilizzata di “provvedimento”, si situa nel contesto di un rapporto paritetico di diritto comune, riconducibile allo schema concettuale del rapporto obbligatorio, id est del rapporto credito-debito. Ne discende che, alla stregua del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, almeno con riguardo alla richiesta restitutoria ex art. 2033 c.c. formulata dalla resistente Agenzia delle Entrate, la Provincia di Puglia dei Frati Minori Conventuali, al di là della sua veste formale di attore, va considerata convenuto in senso sostanziale; per le stesse ragioni appena esplicitate, l’Agenzia delle Entrate, ad onta della sua veste processuale di convenuto, va considerata attore in senso sostanziale. Ne consegue che, in omaggio al criterio di riparto dell’onus probandi di cui all’art. 2697 c.c., compete, in via esclusiva, alla resistente Agenzia delle Entrate, l’onere di provare la fondatezza nel merito della propria pretesa restitutoria.
In altre e più semplici parole, non si tratta di verificare la legittimità di un atto unilaterale con cui sarebbe stata autoritativamente disposta l’esclusione della ridetta Provincia dal beneficio del cinque per mille, bensì di verificare se le peculiari ragioni poste a giustificazione dell’esclusione dal beneficio per cui è lite abbiano o meno fondamento nel diritto positivo vigente. Sicché, dalla risposta che verrà data all’interrogativo sopra esplicitato dipenderà l’esito di accoglimento oppure di rigetto della specifica richiesta articolata nell’interesse della Provincia ricorrente, alla lettera b) delle conclusioni rassegnate nel corpo del ricorso in riassunzione. Vanno senz’altro ulteriormente esplicitati i termini del sindacato giudiziale che è stato odiernamente affidato al Tribunale di Bari, in conseguenza della proposizione della domanda introduttiva, alla luce delle difese messe in atto dalla resistente Agenzia delle Entrate, nella sua veste, lo si ribadisce, di attore in senso sostanziale. Si tratta di stabilire se la gravata esclusione, alla luce dell’improvvisa ablazione del finanziamento de quo che verrebbe a determinarsi in conseguenza dell’eventuale restituzione di quanto richiesto, sia in grado di ledere ingiustamente il patrimonio della Provincia beneficiaria, con manifesta violazione, peraltro, dell’affidamento riposto dalla Provincia medesima nella definitività dell’attribuzione patrimoniale di cui trattasi.
Giova anteporre a un’approfondita disamina delle plurime questioni di fatto e di diritto dibattute tra le parti nel corso del giudizio, un’ordinata ricostruzione della normativa vigente in subiecta materia.
La legge finanziaria n. 226 del 23 dicembre 2005, relativa all’anno 2006, all’art.1, commi da 337 a 340, ha previsto una forma di finanziamento a favore principalmente di soggetti che operano nel campo del volontariato e della ricerca, attraverso la destinazione, di una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da ripartire sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.
Secondo quanto stabilito dalla predetta legge all’articolo 1, comma 337, venivano individuati come beneficiari anche le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché le associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. I settori di cui alla anzidetta norma sono i seguenti: 1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 2) assistenza sanitaria; 3) beneficenza; 4) istruzione; 5) formazione; 6) sport dilettantistico; 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 ; 8) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ; 9) promozione della cultura e dell’arte; 10) tutela dei diritti civili; 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 11-bis) cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale.
In forza della previsione del succitato art. 1 comma 340, della legge 266 del 2005, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto di natura non regolamentare, datato 20 gennaio 2006, disciplinava le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse, occupandosi di meri aspetti procedurali dell’istituto del cinque per mille.
Con successivo D.P.C.M, datato 23 aprile 2010, all’art. 13 comma 1 lettera d) si disponeva il recupero delle somme nel caso in cui “qualora, a seguito di controlli l’ente beneficiario sia risultato non in possesso dei requisiti che danno titolo all’ammissione al beneficio”. Assume rilievo decisivo, ai presenti fini, l’interrogativo ermeneutico consistente nel quesito se l’iscrizione dell’ente aspirante al beneficio del cinque per mille all’Anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso l’Agenzia delle Entrate, costituisca oppure no un requisito costitutivo del diritto soggettivo dell’ente medesimo al godimento del ridetto beneficio, indipendentemente dall’autoqualificazione che l’ente istante ponga in essere al momento della presentazione della domanda. Si allude, in buona sostanza, per il tramite della precisazione testé svolta, all’inconferenza della circostanza che, nella vicenda storica che ci occupa, la ricorrente abbia indicato le seguenti diverse tipologie di enti, secondo la successione temporale così specificata: per gli esercizi finanziari 2006 e 2007, “associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10 comma uno decreto legislativo 460 del 97”; per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, “ONLUS di cui all’articolo 10 decreto legislativo 460 del 97 comma 9 ex legge 222 del 1985”; per l’esercizio finanziario 2011, “enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo stato ha stipulato patti accordi o intese”.
Occorre, quindi, in una prospettiva ermeneutica attenta al dato sostanziale della reale identità giuridica dell’ente che aspiri al beneficio e delle finalità dallo stesso perseguite, innanzitutto a livello statutario, verificare, con riguardo al caso di specie, se la Provincia di Puglia dei Frati Minori Conventuali possieda i requisiti legislativamente prescritti ai fini della fruizione del beneficio. È di ogni evidenza come, in un sistema gerarchico delle fonti, soltanto la legge o atti normativi a essa equiparati possano individuare i requisiti soggettivi e oggettivi alla cui coesistenza vada subordinata la titolarità di un dato diritto soggettivo; giammai, infatti, la predeterminazione in via generale e astratta dei requisiti de quibus può avvenire a opera di un atto di normazione secondaria, secondo l’erroneo assunto interpretativo sul quale l’Agenzia delle Entrate fonda la pretesa restitutoria per cui è procedimento.
Talché, occorre domandarsi se l’omissione della preventiva comunicazione ex art. 11 comma 1 e ss. del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, da parte dell’organizzazione interessata alla fruizione del beneficio per cui è lite, in vista della successiva iscrizione nella richiamata Anagrafe, costituisca una mera irregolarità formale oppure un adempimento essenziale, il cui difetto sarebbe in grado, alla stregua dell’erronea prospettazione dell’Agenzia delle Entrate, di incidere, addirittura, sul piano della stessa titolarità del diritto soggettivo di credito della medesima organizzazione alla fruizione e conservazione del finanziamento de quo. Orbene, nell’ottica di una ricostruzione sistematica del quadro normativo, incentrata sul dato teleologico delle finalità perseguite dall’ente, in ossequio alle sue previsioni statutarie, non è revocabile in dubbio il fatto che tutti gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che soddisfino i requisiti previsti dalla legge n. 266 del 2005, vadano senz’altro ammessi al godimento del beneficio del cinque per mille, a prescindere dalla concreta effettuazione di qualsiasi adempimento formale e/o procedurale che venga individuato dalla Pubblica Amministrazione, nell’esercizio della sua potestà di normazione secondaria. Tanto si desume univocamente dalla previsione contenuta nella ridetta legge che individua quali possibili fruitori del beneficio del cinque per mille “le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché le associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460”. Non sfugga, al riguardo, d’altronde, il fatto che l’ente odierno istante si sia espressamente autoqualificato, nel contesto letterale delle domande di iscrizione telematica trasmesse per gli esercizi finanziari 2006 e 2007, come ente riconducibile alla categoria soggettiva delle “Associazioni e Fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, D. Lgs. 460 del 1997”. Ne discende che, con specifico riguardo alla vicenda storica per cui è causa, va affermata la spettanza del beneficio del cinque per mille, innanzitutto per l’indubbia attitudine, sul piano oggettivo e soggettivo, della Provincia di Puglia dei Frati Minori Conventuali a integrare gli estremi di una “Associazione riconosciuta” che opera nei settori di cui al citato art. 10. Altrimenti detto: quand’anche non sussistessero i presupposti giustificativi di una qualificazione giuridica della Provincia ricorrente, in termini di ONLUS, la stessa dovrebbe comunque ritenersi titolare de iure condito del diritto al godimento del beneficio in discorso. La conclusione testé esplicitata trova fondamento giustificativo, da un punto di vista strettamente testuale, sull’utilizzo, da parte del legislatore ordinario, all’art. 1 comma 337 lettera a) della legge n. 266 del 2005, della congiunzione “nonché”. In sintesi: è indubitabile la spettanza, in capo alla Provincia ricorrente, del beneficio del cinque per mille, innanzitutto, in considerazione della veste, altrettanto indiscutibile, di “associazione riconosciuta” che opera nei settori di cui al più volte menzionato art. 10. Sicché, la Provincia attrice in giudizio deve vedersi riconosciuto il diritto al godimento del beneficio del cinque per mille, indipendentemente dal fatto che la stessa sia suscettibile di essere considerata come ONLUS. A ogni buon conto, plurime considerazioni, anche di stretto diritto positivo, militano nel senso della piena riconducibilità della Provincia ricorrente nell’ambito soggettivo delle cosiddette Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Si rende, sul punto, necessaria una lettura sinottica delle disposizioni di cui agli artt. 1 comma 337 lettera a) della legge 266 del 2005 e 10-11 del D. Lgs. 460 del 1997.
Si proceda con ordine. Secondo quanto già evidenziato in premessa, l’art. 1 comma 337 lettera a) ricomprende expressis verbis tra i potenziali destinatari del beneficio per cui è causa “le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni”. Ineludibile, ai presenti fini, appare il richiamo della distinta disposizione dell’art. 10 comma 9 del D. Lgs. 460 del 1997 che così statuisce: “Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese […] sono considerati ONLUS limitatamente all’esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1”; il comma 1 della medesima disposizione individua tra le attività de quibus anche quella di “beneficenza”, certamente esercitata dalla Provincia di Puglia dei Frati Minori Conventuali. Sul punto si rende doverosa una precisazione, ancorché in via meramente incidentale, relativa al fatto che l’Agenzia delle Entrate non ha mai contestato l’attitudine dell’attività sociale esercitata dalla Provincia ricorrente a integrare gli estremi della nozione legislativa di beneficenza. Ma vi è di più: a eccezione della riscontrata assenza dell’iscrizione della Provincia ricorrente nella Anagrafe unica delle ONLUS istituita presso l’Agenzia delle Entrate, quest’ultima Agenzia non ha sollevato ulteriori contestazioni di sorta. Ne deriva che, al di là dell’effettiva ampiezza del tenore delle contrapposte deduzioni difensive, spesso esorbitanti dai confini del thema decidendum del presente giudizio, occorre vagliare, ai fini che qui rilevano, il pregio giuridico dell’assunto interpretativo dell’Agenzia delle Entrate che, pur in assenza del puntuale richiamo di una disposizione di legge ordinaria, pretende di subordinare, del tutto arbitrariamente, la spettanza del beneficio al possesso del requisito della iscrizione nella più volte menzionata Anagrafe. Che il richiamato assunto sia, in realtà, privo di qualsivoglia fondamento normative, lo si ricava dall’inequivoca previsione testuale di cui all’art. 11 comma 2 del D. Lgs. 460 del 1997, secondo cui “l’effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto”. Il dettato normativo appena riprodotto getta luce sulla reale valenza finalistica della comunicazione in discorso, prodromica all’iscrizione nella citata Anagrafe: viene in rilievo la specifica finalità costituita, per l’appunto, in via esclusiva, dalla fruizione delle agevolazioni di cui sopra. È di solare evidenza come la comunicazione di cui trattasi, per oggetto e per finalità, si situi in un contesto tematico del tutto eterogeneo rispetto a quello in cui si colloca la disciplina legislativa del cinque per mille; la sedes materiae, nel cui ambito si situa la comunicazione cui si è tenuti in vista della successiva iscrizione all’Anagrafe unica delle ONLUS, è quella della disciplina del regime fiscale agevolato cui sono assoggettate le predette organizzazioni. Per quanto concerne la richiesta, come formulata alla lettera c) delle conclusioni rassegnate alla pag. 14 nel ricorso in riassunzione, di “accertare il diritto di parte ricorrente a percepire il beneficio de quo per gli anni d’imposta 2011-2014, in quanto, pur inserita in elenco, veniva esclusa dal riparto della quota del 5 per mille dell’IRPEF, con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento di dette somme”, valgano le seguenti considerazioni. La domanda de qua è meritevole di accoglimento solo parziale. Deve senz’altro affermarsi la titolarità, in capo alla Provincia ricorrente, almeno in astratto, del dedotto diritto al godimento del beneficio del cinque per mille, anche per gli anni d’imposta 2011-2014. Tanto va affermato sul rilievo che la motivazione posta a fondamento dei provvedimenti di esclusione relativi agli anni d’imposta 2011-2014 è contenutisticamente identica a quella già posta a fondamento della richiesta restitutoria per cui è lite, la cui arbitrarietà è già stata ampiamente posta in risalto. In ogni caso, sussiste un ostacolo insormontabile all’accoglimento della richiesta di condanna contenuta nella seconda parte del medesimo capo di cui alla lettera c) delle conclusioni rassegnate nel libello introduttivo: si allude all’oggettiva impossibilità, non altrimenti superabile, di procedere alla esatta commisurazione, in questa sede, del credito pecuniario che sarebbe maturato in capo alla Provincia ricorrente, laddove la stessa Provincia non fosse stata arbitrariamente e ingiustamente esclusa dal beneficio del cinque per mille. […] Merita poi senz’altro la sorte del rigetto, già a motivo della sua manifesta genericità, l’ulteriore richiesta, come articolata dalla Provincia ricorrente alla lettera d) delle conclusioni rassegnate alla pag. 14 nel ricorso in riassunzione. Emerge, innanzitutto, un insanabile deficit allegativo, con riguardo al piano della puntuale identificazione dei pregiudizi patrimoniali che sarebbero stati concretamente ed effettivamente sofferti, nonché con riguardo al piano della altrettanto precisa identificazione del nesso causale che legherebbe i pregiudizi de quibus alla condotta antigiuridica dell’Agenzia delle Entrate. A ogni buon conto, milita nel senso di un rigetto della stessa domanda risarcitoria l’ulteriore considerazione relativa alla circostanza che la stessa Provincia ricorrente ha del tutto omesso di coltivare sul piano istruttorio la domanda de qua. In altre e più semplici parole, quand’anche non vi fossero state le riscontrate lacune assertive, sarebbe stata comunque di ostacolo all’accoglimento della domanda la circostanza che la stessa Provincia ricorrente non ha né provato né tantomeno richiesto di provare fatti specifici da cui potesse desumersi, anche per via indiziaria, la effettiva verificazione di pregiudizi subiti dalla Provincia ricorrente, che esigessero una congrua e integrale riparazione. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, la reciprocità della soccombenza giustifica senz’altro una loro integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nel giudizio civile contenzioso rubricato al n. 10987/2018, promosso con ricorso in riassunzione depositato in data 26/07/2018, nell’interesse della Provincia di Puglia dei Frati Minori Conventuali, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa, così provvede, in parziale accoglimento della domanda introduttiva: -dichiara non luogo a provvedere sulla specifica istanza formulata dalla Provincia ricorrente al capo a) delle conclusioni rassegnate a pag. 14 dell’atto introduttivo, con cui la stessa Provincia ha richiesto: accertarsi “la illegittimità ed il consequenziale annullamento del provvedimento prot. n. 34/0006518/MA004.A001 del 3/08/2015, ricevuto in data 06/08/2015, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, con il quale comunicava alla ricorrente che l’Agenzia delle Entrate aveva adottato il “…provvedimento di esclusione dal riparto del cinque per mille dell’IRPEF per gli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, prot. n. 23092 del 4/6/2014, nei confronti dell’ente “Provincia di Puglia dei Frati Minori Conventuali”, con sede legale in … – C.F. … ”;
-accerta e dichiara la non debenza, a carico della Provincia di Puglia dei Frati Minori Conventuali e a favore della Agenzia delle Entrate, della somma da quest’ultima complessivamente richiesta, di € 111.092,66, a norma dell’art. 2033 c.c., a titolo di restituzione degli importi già percepiti per gli anni 2006-2007-2008-2009-2010;
-accerta e dichiara, con riferimento alla singola richiesta articolata nell’interesse della Provincia ricorrente, nella prima parte del capo c) delle conclusioni rassegnate a pag. 14 dell’atto introduttivo, la titolarità, in capo alla Provincia ricorrente, del diritto soggettivo perfetto all’ammissione del beneficio del cinque per mille, anche in relazione agli anni d’imposta 2011-2014, attesa l’ingiustizia dell’esclusione dal beneficio, desumibile, a sua volta, dalle stesse ragioni in forza delle quali è stata odiernamente rigettata, per infondatezza nel merito, la pretesa restitutoria avanzata dall’Agenzia delle Entrate;
-rigetta, invece, la successiva richiesta articolata nell’interesse della Provincia ricorrente, nella seconda parte del capo c) delle conclusioni rassegnate a pag. 14 dell’atto introduttivo, volta alla condanna della resistente Agenzia delle Entrate, nei termini in cui la richiesta di cui trattasi è stata ivi genericamente formulata;
-dichiara integralmente compensate tra le parti processuali le spese di lite.
Così deciso in Bari, in data 3 marzo 2022.

Il Giudice unico
Dott. Alessandro Carra